Codice Civile – Articolo 2513

0
1620
Art. 2513
Criteri per la definizione della prevalenza (3)

– [1] Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico.(4)
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

– [2] Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

– [3] Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.(2)

(1) Articolo così formulato con D. Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8 Entrerà in vigore il 1/1/2004).

(2) Vedi art. 111-septies r.d. 30 marzo 1943, n. 318 (Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) modificato dal d.l. 17/1/92,n. 6

(3) Il criterio della prevalenza si basa sulla soglia quantitativa del c.d. cinquanta per cento (desumibile dalla nota integrativa al bilancio), con opportune distinzioni tra cooperative di consumo e cooperative di produzione e lavoro, e con aperture a ragionevoli possibilità di deroga indicate nelle norme transitorie. Ciò per molte ragioni: in particolare, per non contrastare la aspirazione delle imprese mutualistiche ad assetti aziendali moderni e competitivi e per non introdurre nella riforma tendenze palesemente e immotivamente recessive rispetto all’attuale situazione delle imprese mutualistiche, essendo ben noti i limiti e le opinabilità che la scienza giuridica – per non dire quella economica – assegna al criterio oggi prescelto dalla legge delega per individuare il settore della mutualità riconosciuta.

(4) Comma così come modificato dal d. lgs n. 310/2004

Vedi art. 111-septies, att. trans.

Vedi art. 111-undecies, att. trans.

Vedi art. 223-terdecies, att. trans.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome