ARTICOLO 2511
Società cooperative (1).
[I]. Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice (2).
(1) V. nota al Titolo VI.
(2) Articolo modificato dall’art. 10, comma 1, l. 23 luglio 2009, n. 99, che ha aggiunto, dopo le parole “scopo mutualistico”, le parole “iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.
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