Presidenza del Consiglio dei Ministri – Circolare del 29 dicembre 2011
L’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita’ per l’anno 2011) e successive modificazioni ed integrazioni ha, tra l’altro, destinato 30 milioni di euro al finanziamento degli «Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilita’ comunitaria, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
Attraverso il richiamo alle predette disposizioni della legge n. 350 del 2003 e’ stato quindi rifinanziato, per l’anno 2011, il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Roc e delle imprese editrici di libri, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, secondo il medesimo meccanismo a suo tempo disciplinato dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e prorogato per l’anno successivo dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Trattandosi, quindi, del rifinanziamento di un istituto che ha gia’ avuto attuazione negli anni 2005 e 2006 (per le spese per l’acquisto della carta sostenute dalle imprese editoriali rispettivamente negli anni 2004 e 2005) si ritiene di richiamare le disposizioni di attuazione emanate, rispettivamente, con il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2005), e con le circolari 21 gennaio 2005, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2005) e 8 febbraio 2005, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2005) per l’anno 2005; e con la circolare 7 novembre 2005, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2005) per l’anno 2006, con le integrazioni e precisazioni che seguono, indispensabili per attualizzarne le prescrizioni e conformarle a talune specifiche disposizioni intervenute in materia di crediti d’imposta.
A seguito dei chiarimenti chiesti dalla Commissione Europea e delle intese intervenute con il Dipartimento delle Finanze e con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si e’ convenuto che il credito di imposta sia riferito alla spesa per l’acquisto della carta sostenuta dalle imprese editoriali nel corso dell’anno 2011.
Le domande di accesso al credito d’imposta devono pervenire, a pena di inammissibilita’, con le modalita’ fissate con il citato D.P.C.M. n. 318 del 2004, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare.
Si rinvia a quanto prescritto dall’articolo 1 del D.P.C.M. n. 318 del 2004, con l’avvertenza che la spesa deve essere stata sostenuta nell’anno 2011, per l’acquisto di carta utilizzata nel medesimo anno per le tipologie di prodotti editoriali non espressamente escluse dall’art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Si rinvia a quanto specificato all’articolo 3 della circolare 7 novembre 2005, n. 3, con la precisazione che la documentazione certificata deve riguardare il bilancio ed i costi sostenuti per l’acquisto della carta nell’anno 2011, con evidenziato il costo della carta calcolato al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Sulle modalita’ di fruizione del credito d’imposta, disciplinate dall’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 318 del 2004, incide la normativa recata dall’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha stabilito un tetto annuale globale pari ad Euro 250.000 per la compensazione dei crediti d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi. L’ammontare eccedente il predetto importo globale e’ riportato in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive, ed e’ comunque compensabile nell’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Pertanto, la fruizione del credito d’imposta riconosciuto ai sensi della normativa indicata in oggetto sara’ necessariamente sottoposta ai vincoli stabiliti dalla disposizione qui riassunta.
Si rammenta altresi’ che, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007) i soggetti i quali intendano avvalersi di agevolazioni configurabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE devono dichiarare (presentando specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’) che essi non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato precedenti aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il rifinanziamento dell’istituto ha reso necessaria la comunicazione della misura alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, per le prescritte valutazioni sulla compatibilita’ dell’aiuto con il quadro normativo comunitario, richiamata dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220. La Commissione, con decisione n. C (2011) 6474 del 5 ottobre 2011, ha ritenuto la misura compatibile con l’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, autorizzandone l’applicazione per un anno.
Si ritiene utile fornire in allegato lo schema della domanda di ammissione per l’anno 2011 (Allegato A) e quello della relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato B).
Roma, 29 dicembre 2011
Il capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria:
Grande
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Gazzetta Ufficiale N. 12 del 16 Gennaio 2012
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