Circolare n. 9 del 14/04/2017 – Legge riforma editoria – Decreto legislativo di ridefinizione della disciplina dei contributi diretti: edizione in formato digitale della testata

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Facciamo seguito alla nostra circolare n. 8 del 6/04/2017 relativa allo schema di decreto legislativo recante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, adottato ai sensi dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Nella scorsa circolare abbiamo affrontato il tema relativo ai requisiti di accesso al nuovo sistema di sostegno pubblico all’editoria.

In questa circolare, invece, analizzeremo i requisiti per l’edizione digitale della testata.

In premessa, evidenziamo che l’edizione digitale, in continuità con la precedente normativa, potrà essere esclusiva o non esclusiva rispetto all’edizione cartacea. Mentre, al contrario, e come evidenziato nella precedente circolare n. 8/2017 l’edizione cartacea non potrà essere più esclusiva.

La nuova norme definisce come edizione digitale la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile, mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso il sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

La definizione della norma che, ricordiamo, entrerà in vigore nel 2018, richiede qualche approfondimento già in questa sede. In particolare, va evidenziato l’esplicito riferimento al sito internet che va collegato alla testata; deve esserci, quindi, un collegamento funzionale tra la testata giornalistica e il sito, inteso anche come punto di accesso ai contenuti che vengono diffusi su Internet.

Inoltre, è necessario adeguare i siti in modo da renderli accessibili ai portatori di disabilità. In altri termini, sarà necessario rendere disponibile la fruizione dei contenuti alle persone affette da disabilità (motoria, sensoriale) attraverso accorgimenti tecnici in linea con le linee guide del Wai (https://www.w3.org/WAI/). Sull’argomento, abbastanza tecnico, torneremo in seguento, ma consigliamo di iniziare a coinvolgere i programmatori ed i web master.

La nuova disciplina fa una differenza tra le imprese che editano testate cartacee, diffuse, obbligatoriamente a partire dal 2018 anche in formato digitale e imprese che, invece, editano il giornale esclusivamente in quest’ultimo formato.

In ambedue le ipotesi, la testata digitale deve avere un carattere di originalità pari ad almeno il cinquanta per cento dei contenuti complessivamente pubblicati che, a sua volta, deve costituire almeno il cinquanta per cento dei contenuti globali del sito. Questa norma, praticamente, vincola le edizioni digitali ad un carattere di autonomia dei contenuti rispetto ai contenuti di terzi, spesso virali, che vengono, spesso, adoperati per attirare visitatori. In altri termini, il legislatore delegato ha individuato un parametro quantitativo che qualifica l’informazione prodotta sotto il profilo qualitativo.

Fino al 2017 la norma prevede che le testate devono garantire un’informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili. Dal 2018 l’obbligo viene elevato ad almeno venti articoli o contenuti multimediali originali aggiornati almeno tre volte al giorno per i quotidiani e quattro volte alla settimana per i periodici. Rientrano, quindi, nel novero dei contenuti anche i video e gli audio.

I contenuti qualificati che, come detto, devono essere almeno venti al giorno per i quotidiani e ottanta a settimana per i periodici e che devono coprire almeno il cinquanta per cento dell’edizione complessiva, devono essere originali; in altri termini, serve una informazione autoprodotta che non sia una semplice trasposizione di contenuti prodotti da terzi (altri siti, ma riteniamo anche lanci di agenzie di stampa o comunicati stampa).

Le testate edite esclusivamente in formato digitale devono, comunque, essere fruibili, anche in parte, a titolo oneroso, mentre per le testate edite anche in formato cartaceo è possibile distribuire gratuitamente i contenuti dell’edizione digitale.

Nell’ipotesi di edizione digitale fruibile a titolo oneroso l’impresa di deve dotare di un sistema di pagamento che consenta la gestione di abbonamenti o contenuti a pagamento e l’integrazione con sistema di pagamenti digitali. In realtà, sembra una norma del tutto superflua perché è evidente che per vendere le edizioni digitali occorre dotarsi di un sistema per vendere e farsi pagare le edizioni stesse.

Nella prossima circolare prenderemo in esame i nuovi criteri di calcolo dei contributi.

 

 

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