Circolare n. 9 del 08/03/2022 – Seconda parte della nuova disciplina del diritto d’autore: le imprese editoriali

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Riprendiamo l’analisi delle norme contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, iniziata con la circolare n. 7 dello scorso 22 febbraio 2022.

L’argomento che approfondiremo oggi è centrale, in quanto concerne le nuove norme volte a tutelare le imprese editoriali rispetto alle piattaforme di diffusione dei contenuti.

Effetti della modifica: La lettera c) del primo dell’articolo 1 è uno dei principali elementi di riforma circa la tutela dei contenuti.

In sostanza viene fatto obbligo ai prestatori di servizi della società dell’informazione, tra cui sono evidentemente ricomprese tutte le piattaforme, compresi i social network ed i motori di ricerca, di riconoscere agli editori di pubblicazioni giornalistiche i diritti esclusivi per la riproduzione e comunicazione dei contenuti.

La norma di tutela viene esplicitamente limitata, come portata, alle pubblicazioni di carattere giornalistico che vengono qualificate come un sistema organico di contenuti contraddistinto da un titolo unico, con la funzione specifica di informare il pubblico e sotto la responsabilità editoriale di un editore o di un’agenzia di stampa. Sono esplicitamente escluse dal perimetro dell’applicazione della norma le pubblicazioni di carattere scientifico. Inoltre, questi diritti non vengono riconosciuti per l’utilizzo privato o non commerciale né per l’utilizzo di singole parole o estratti molto brevi. Per estratto molto breve si intende la porzione di testo che determina, comunque, la necessità di consultare l’articolo giornalistico nella sua integrità.

Elemento di grande novità e rilievo è la specifica salvaguardia degli autori rispetto ai contenuti pubblicati sui giornali; infatti, oltre al riconoscimento di un autonomo diritto sugli stessi, quindi con il diritto al riconoscimento di un compenso, viene anche previsto il diritto di sfruttare gli stessi contenuti con altri canali di distribuzione. Inoltre, nell’ipotesi in cui non vi sia un esplicito diritto di esclusiva per la pubblicazione dei contenuti, il primo editore committente non può chiedere un compenso o evitare l’utilizzo del contenuto stesso su altri canali di distribuzione dei contenuti. Appare evidente che in questo caso il diritto viene trasferito dall’editore all’autore.

La vera novità della norma è rappresentata dall’obbligo per i prestatori dei servizi della società dell’informazione di riconoscere agli editori un equo compenso per l’utilizzo de contenuti. Le modalità di negoziazione ed i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso sono delegati ad un Regolamento che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà adottare entro sessanta giorni dall’approvazione dall’entrata in vigore del decreto legislativo. I criteri individuati dalla norma sono il numero di consultazione online dell’articolo, gli anni di attività e la rilevanza sul mercato degli editori ed il numero di giornalisti impiegati, i costi sostenuti per investimenti tecnologici e i benefici economico derivanti ad entrambe le parti sia in relazione alla visibilità che ai ricavi pubblicitari. Molto importante è la norma che prevede il divieto a carico dei fornitori di servizi di oscurare i contenuti nel corso delle trattative.

Nell’ipotesi di mancato accordo tra le parti, entrambe possono rivolgersi all’Autorità perché questa sulla base di un procedimento che verrà disciplinato con il Regolamento che verrà adottato indichi d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso. Nell’ipotesi una delle parti non trasmetta all’Autorità la documentazione necessaria ad addivenire alla propria decisione, la stessa Autorità emette una sanzione di natura amministrativa.

Laddove le parti, anche a seguito dell’indicazione dell’equo compenso da parte dell’Autorità, non concludano il contratto, ciascuna parte può agire in via giudiziaria, rivolgendosi alla sezione del giudice ordinario specializzato in materia di impresa.

In relazione al compenso agli autori la norma riconosce un compenso di una quota compresa tra il 2 e il 5 per cento dell’incasso a favore degli editori, mentre per i lavoratori autonomi tale quota dovrà essere determinata su base negoziale. Per i lavoratori dipendenti la norma prevede la possibilità di demandare la determinazione dell’equo compenso ad accordi collettivi.

In relazione alla durata dei diritti questi sono limitati a due anni dalla data di pubblicazione dell’articolo giornalistico e, in generale, gli stessi diritti non vengono riconosciuti per i contenuti pubblicati prima del 6 giugno 2019.

Nuova norma: Lettera c) primo comma dell’articolo 1: al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l’articolo 43 è inserito il seguente: «Art. 43-bis. – 1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.

  1. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di  informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa. Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico.
  2. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si intendono i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell’esercizio di un’attività economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato membro.
  3. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti riconosciuti dalla presente legge a favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistico, compreso il diritto di sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere giornalistico.
  4. Quando un’opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al comma 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l’utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione sia scaduta.
  5. I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
  6. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità.
  7. Per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l’individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l’altro del numero di consultazioni online dell’articolo, degli anni di attività e della  rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di  giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad  entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.
  8. La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad oggetto l’utilizzo dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e gli editori di cui al comma 3, è condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi delle società dell’informazione non limitano la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L’ingiustificata limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative può essere valutata ai fini della verifica del rispetto  dell’obbligo di buona fede di cui all’articolo 1337 del codice civile.
  9. Fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell’equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l’Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.
  10. Quando, a seguito della determinazione  dell’equo compenso da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno  2003,  n. 168, anche al fine di esperire l’azione di cui all’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
  11. I prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui  al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, qualora mandatari, o dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dati necessari a determinare la misura dell’equo compenso. L’adempimento dell’obbligo di cui al primo periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza. Sull’adempimento dell’obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi vigila l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’uno per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto  dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  12. Gli editori di cui al comma 3, sia in forma singola che associata o consorziata, riconoscono agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell’equo compenso di cui al comma 8, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi.
  13. I diritti di cui al presente articolo si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico.
  14. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta anteriormente al 6 giugno 2019.
  15. Ai diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle eccezioni e alle limitazioni previste dal Capo V del Titolo I, alle misure tecnologiche di protezione previste dal  Titolo II-ter, alle difese e sanzioni giudiziarie di cui al Capo III del Titolo III, nonché l’articolo 2 della legge 20 novembre 2017 n.167.”

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