Facendo seguito alla circolare n. 1 del 2018, rappresentiamo le nuove norme in tema di prestito sociale nelle cooperative introdotte dai commi 238 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Le nuove norme rientrano nella logica di contrasto alla falsa cooperazione che ha ispirato il legislatore; come al solito il rischio è che per colpire il cattivo si ammazzi il buono.
La prima novità è l’esenzione dell’applicazione dell’articolo 2467 del codice civile per le somme versate dai soci alle cooperative per il prestito sociale. Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 2467, il rimborso dei finanziamenti ai soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. L’equiparazione, quindi, delle somme versate dai soci delle cooperative a titolo di prestito ai debiti commerciali va nella direzione di favorire i soci che intendano prestare somme alle cooperative, anche in presenza di situazioni di tensione finanziaria.
Al fine, invece, di evitare che il prestito sociale possa essere eccessivo rispetto al livello di patrimonializzazione dell’impresa, il legislatore ha previsto che l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere il triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. In questa prospettiva, viene previsto un regime transitorio che consenta il graduale adeguamento al nuovo limite in tre anni, con facoltà di estendere detto periodo in presenza di casi eccezionali a tutela dell’interesse dei soci prestatori. Nell’ipotesi in cui il valore dei prestiti sociali ecceda il limite di euro 300.000 e risulti superiore al patrimonio netto, il complesso dei prestiti sociali deve essere coperto da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile, ovvero mediante adesione della cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca almeno il rimborso del 30 per cento del prestito. Inoltre, la nuova norma prevede un regime di pubblicità ulteriore a tutela dei soci, a nostro avviso da adottare con regolamento interno, in relazione ai prestiti sociali, in particolar modo nell’ipotesi in cui il valore dei prestiti sia superiore al doppio del patrimonio netto. In quest’ultima ipotesi, è necessario anche adottare modelli organizzativi a tutela dei soci.
Le nuove norme assumeranno efficacia a seguito di una Delibera del Comitato interministeriale per il risparmio da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
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