Facciamo seguito alla nostra circolare n. 7 del 03.04.2017 relativa allo schema di decreto legislativo recante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, adottato ai sensi dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Nella scorsa circolare abbiamo affrontato il tema relativo alle categorie di soggetti che potranno, a partire dai contributi relativi all’esercizio 2018, primo anno di entrata in vigore delle nuove norme, beneficiare del sostegno pubblico all’editoria.
In questa circolare, invece, analizzeremo i requisiti di accesso previsti dal nuovo testo.
Per le cooperative giornalistiche e per le società editrici di quotidiani e periodici partecipate da cooperative, fondazioni ed enti morali sono state apportate diverse, e talvolta importanti, modifiche nei requisiti di accesso.
In premessa, si evidenzia che è previsto l’obbligo di esercitare in via esclusiva l’attività di informazione autonoma, indipendente e di carattere generale. In altri termini, sulla scorta di una prima lettura di una norma, riteniamo essenziale, nell’ipotesi in cui venga esercitata sotto forma di impresa, che via sia una vera e propria esclusività dell’attività editoriale. Alcune perplessità nascono, invece, nell’ipotesi in cui l’attività di edizione venga svolta da un soggetto – privo del carattere di impresa (si pensi ad una fondazione) – che svolga anche attività diverse, ad esempio didattica.
Primo elemento fondamentale è la riduzione dell’anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata dagli attuali cinque anni a due anni. Si segnala che per risolvere il problema del periodo transitorio derivante dall’abrogazione del comma 7 bis dell’articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103 il requisito dell’anzianità, comunque, non si applica per le imprese che abbiano avuto accesso ai contributi per l’esercizio precedente a quello in cui provvedono all’adeguamento alla nuova normativa.
Un secondo requisito è l’obbligo per tutte le imprese di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal rispetto di ciascun contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall’impresa. Nonostante da una prima lettura possa apparire che la norma in oggetto vada a ribadire l’obbligo della regolarità contributiva, la portata della nuova norma è molto importante e richiede un’analisi dettagliata del contenuto della frase: rappresenta, a titolo esemplificativo, infatti, il rispetto di un obbligo derivante dal contratto nazionale collettivo di lavoro quello di pagare con regolarità i dipendenti; o il rispetto delle norme in tema di ferie e e permessi; in sintesi, riteniamo che la nuova norma debba essere oggetto di un serio approfondimento.
Un altro requisito è l’obbligo per tutti i soggetti di affiancare alla testata cartacea l’edizione digitale che non può essere una semplice riproposizione di quella cartacea, ma deve essere arricchita con elementi multimediali e dinamici (su questo tema torneremo in occasione della circolare destinata alle nuove norme in materia di editoria digitale).
Non cambia, invece, il requisito del numero minimo dei dipendenti che le imprese devono avere per accedere ai contributi. Infatti, anche con la riforma, le società editrici di quotidiani devono assumere almeno cinque dipendenti con contratto a tempo indeterminato con prevalenza di giornalisti, mentre le imprese editrici di periodici devono assumere almeno tre dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sempre con prevalenza di giornalisti. Rimane, quindi, la facoltà di avere alle proprie dipendenze dipendenti, nelle misure anzidette, anche con contratti di assunzione a tempo parziale.
Anche il rapporto tra copie distribuite e copie vendute rimane, in sostanza lo stesso. Le principali modifiche sono la nuova definizione di testata nazionale ed i nuovi rapporti. Infatti, mentre fino al 2017 per testate nazionali si intendono quelle che vengono distribuiscono in almeno tre regioni con una percentuale di distribuzione non inferiore al cinque per cento di quella totale per ogni regione, dal 2018 per testate nazionali si intendono quelle on cui in almeno 5 regioni ci sia una percentuale di vendita non inferiore al 5 per cento della distribuzione totale. In altri termini, le regioni passano da 3 a 5 ed il rapporto non è più tra copie distribuite e distribuzione complessiva, ma tra copie vendute e distribuzione. Chiaramente si tratta di una definizione molto più restrittiva. Di contro, mentre prima la percentuale del rapporto tra copie vendute e copie distribuite era pari al 35 per cento per le testate locali ed al 25 per cento per quelle nazionali, detto rapporto viene ridotto, rispettivamente al 30 per cento ed al 20 per cento.
Rimane, nella sostanza immutato, il concetto di copie distribuite, ossia quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. In altri termini vengono prese in considerazione, ai fini dell’individuazione del numeratore, esclusivamente quelle distribuite attraverso il canale della distribuzione tradizionale e postale. Fanno parte della categoria delle copie distribuite anche quelle vendute a titolo oneroso ad un unico soggetto, a condizione che lo stesso individui i singoli destinatari delle copie ed il prezzo della copia venduta in abbonamento non sia inferiore al venti per cento del prezzo di copertina.
Per le copie vendute in abbinamento per le quali non è individuabile il distinto prezzo di vendita, è necessario individuare, attraverso una ricostruzione contabile analitica e documentata, la quota di ripartizione del ricavo tra i diversi editori.
Infine, gli abbonamenti stipulati contestualmente al versamento delle quote associative, che la volontà venga esattamente esplicitata attraverso una doppia opzione riservata all’associando.
Tornando, invece, ai requisiti generali le imprese, ad eccezione di quelle edite e diffuse all’estero, per accedere ai contributi devono essere iscritte al Registro degli operatori della comunicazione ed essere in regola con i relativi adempimenti e conformi alle prescrizioni di legge; non devono incorrere nelle situazioni di controllo e di collegamento per cui un unico soggetto percepisce, a qualsiasi titolo, il contributo con due diverse imprese; devono essere proprietarie della testata, a meno che non abbiano già avuto accesso ai contributi per il 2005 o siano subentrate al contratto di cessione in uso della stessa si sensi del combinato disposto dall’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e del comma 7 bis della legge 16 luglio 2012, n. 103; devono prevedere con clausola statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’anno di riscossione dei contributi e nei dieci successivi; devono evidenziare nella gerenza la circostanza che hanno beneficiato del finanziamento all’editoria e di altri, eventuali, finanziamenti e ne devono circostanziare gli importi; devono impegnarsi ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, anche attraverso all’adesione al codice di autodisciplina pubblicitaria.
Ci rendiamo conto che le novità sono molte e alcune complesse. Ma una prima rassegna, anche se estremamente sintetica della nuova normativa è essenziale. Nella prossima circolare analizzeremo la nuova definizione di edizione digitale della testata.