E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228.
L’articolo 14 aveva già nella formulazione originaria una norma in materia di editoria che, sostanzialmente, prorogava l’attuale regime di convenzione delle agenzie di stampa al 30 giugno 2022. Nel corso dell’iter del decreto-legge questo termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.
Di particolare rilievo è il comma 4-ter dell’articolo 14 della legge 25 febbraio 2022, n. 15 in ragione del quale il taglio dei contributi fortemente voluto dal precedente sottosegretario all’editoria Vito Crimi, introdotto dal comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene ulteriormente prorogato di 12 mesi, in quanto il termine della proroga attualmente fissato dal comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 viene modificato da sessanta mesi in settantadue mesi. A seguito di questa proroga, i contributi spettanti verranno ridotti del venti per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2025, del cinquanta per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2026, del settantacinque per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2027 e definitivamente abrogati dal 2028.
Molto importante è il comma 2 ter del suddetto articolo 14 della legge 25 febbraio 2022, n. 15 a seguito dell’entrata in vigore del quale le disposizioni previste dall’articolo 96 relative ai parametri di diffusione e alla stabilizzazione del contributo vengono estese anche ai contributi di competenza del 2022. Quindi, anche il contributo di competenza del 2022 non potrà essere inferiore a quello percepito per l’anno 2019 e, in relazione alla diffusione, per lo stesso anno il rapporto tra copie vendute e distribuite è ridotto al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, in luogo delle maggiori percentuali, il 30 per cento per le testate locali e il 20 per cento per quelle nazionali, previste dalla lettera e, comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Inoltre, la possibilità di postergare i pagamenti entro sessanta giorni dalla data di incasso dei contributi è stata estesa anche al procedimento amministrativo del 2022, relativo ai contributi relativi al 2021. Quindi, anche per quest’anno i costi potranno essere rendicontanti e non pagati entro il termine di perfezionamento della pratica, fermo rimanendo l’obbligo di pagare gli stessi entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo e di rendicontarli entro i successivi dieci giorni.
Il comma 2 bis dell’articolo 14, approvato sempre in fase di conversione, ha fornito un’interpretazione autentica, onestamente molto audace, estendendo la proroga a tutte le imprese editrici che accedono ai requisiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. In altri termini, la nuova norma sembra voler sanare la situazione delle imprese partecipate da enti non profit che non avevano l’intero capitale posseduto da un soggetto qualificato entro il 2021. La norma ha chiaramente una valenza specificamente applicabile a ben precise fattispecie, assumendo la forma di una sanatoria più che di un’interpretazione autentica.
Il comma 4 bis dell’articolo 14 della legge 25 febbraio 2022, n. 15 estende anche al 2022 il contributo a favore delle emittenti radiofoniche private che hanno svolto servizio pubblico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, in pratica Radio Radicale, per la digitalizzazione dell’archivio storico. Il contributo per il 2022 è fissato in 2 mni di euro.
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