L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 605/15/CONS del 5 novembre 2015 ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo in oggetto.
Per i soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche (operatore di rete, fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato, fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica) la percentuale di contribuzione è fissata in misura pari al 1,4 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità” (bilancio al 31/12/2014). Si evidenzia che l’aliquota di quest’anno è più alta rispetto a quella dello scorso anno (per il 2015 – 1,15 per mille).
Per le imprese operanti nei restanti mercati, la percentuale di contribuzione è rimasta invariata rispetto allo scorso anno; 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità” (bilancio al 31/12/2014).
La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione:
a) degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità, specificatamente elencati dall’Autorità attraverso i codici ATECO;
b) per le concessionarie di pubblicità, delle eventuali quote di competenza dei titolari dei mezzi.
Per giustificare le suddette esclusioni, è necessario allegare al modello i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo, eventuali fatture, ecc.). Inoltre, a corredo di tale documentazione, occorre presentare una relazione che illustri in modo sintetico le ragioni per cui le suddette voci risultano escluse dal calcolo del contributo.
Per gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, il contributo va calcolato sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
Per l’anno 2016, il contributo non è dovuto per:
Si evidenzia che tutte le imprese, sia quelle che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche sia quelle che operano nel settore dei servizi media, hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità una comunicazione relativa ai propri dati anagrafici, all’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio e all’ammontare del contributo eventualmente versato con gli estremi del versamento effettuato. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un modello telematico approntato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e disponibile sul sito www.agcom.it che dovrà essere compilato e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Autorità contributo@cert.agcom.it. L’invio al mittente della ricevuta di accettazione è assicurato solo nel caso in cui il messaggio venga inviato da una casella di posta elettronica certificata con valore legale (previsto dal CNIPA). A differenza degli anni precedenti, gli operatori con ricavi inferiori a 500.000,00 euro non devono trasmettere la suddetta comunicazione.
Il termine per il versamento del contributo dovuto ed il relativo invio della dichiarazione è stato fissato per il 1 aprile 2016.
Il pagamento deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT73D0200805172000103549679, acceso presso la Unicredit SpA ed intestato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella causale del bonifico deve essere indicato il codice generato dal modello telematico all’esito della completa e corretta compilazione dello stesso modello.
Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla delibera n. 547/13/CONS. La società capogruppo deve indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell’Autorità.
La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.
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