L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177 apporta importanti modifiche alla disciplina del diritto d’autore, con particolare riferimento al rapporto con le grandi piattaforme di distribuzione dei contenuti.
L’impatto sulle imprese editoriali potrebbe essere molto importante, anche se gran parte della regolamentazione di dettaglio è rimessa a Regolamenti che verranno approvati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Abbiamo pensato che possa essere utile, comunque, dare agli editori una lettura completa del testo sia per la portata generale del provvedimento che per le possibili implicazioni.
Pertanto, abbiamo deciso di fare una serie di circolari in cui non affronteremo solo la disciplina di dettaglio dell’editoria, ma l’intero testo. Suddividendolo per argomenti, in modo da non appesantire la lettura. Al termine di questa serie di circolari avremmo intenzione di proporre in un unico testo le annotazioni al provvedimento.
Come detto, il recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi si è perfezionato con la pubblicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.
La chiave di lettura sarà molto semplice, ossia verificare le singole modifiche apportate dai singoli commi alla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Sotto il profilo metodologico verrà per ogni novità proposta la formulazione del testo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, l’eventuale testo originario riscritto e una breve annotazione sull’effetto della modifica legislativa.
Per completezza metodologica, segnaliamo che seguiremo nell’affrontare le varie tematiche, l’ordine del decreto legislativo in esame.
Il primo argomento è rappresentato dalle modifiche alle modalità di negoziazione dei corrispettivi per il diritto d’autore.
Effetti della modifica: Nell’ipotesi di mancato accordo tra le parti in relazione ai corrispettivi per la remunerazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, la definizione dell’accordo viene trasferita dalla sfera privatistica, ossia dell’arbitrato, ad una pubblica, e pertanto, ritenuta di maggiore tutela, attraverso l’intervento diretto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, pertanto, sarà chiamata a derimere eventuali controversie. L’attuazione della norma viene rimandata ad un regolamento che l’Autorità dovrà adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Nuova norma: Lettera a) primo comma dell’articolo 1: “all’articolo 18-bis, comma 5, ultimo periodo, le parole «con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
Norma precedente e norme di riferimento: l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 18 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede che: “In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440”. L’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945, n. 440, prevedeva che: “L’ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equità”.
Il secondo argomento concerne la durata e il regime della protezione delle opere delle arti visive, con particolare riferimento al diritto di riproduzione di copie.
Effetti della modifica: Le opere visive, ossia quelle arti figurative, come a titolo esemplificativo la scultura, la pittura o il disegno sono in genere inglobate in un unico esemplare. Con la nuova norma al termine naturale della scadenza della protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi chiunque può riprodurre copie delle opere stesso. L’unico vincolo è rappresentato dall’eventuale riserva a favore dello Stato nell’ipotesi in cui all’opera venga riconosciuto il valore di patrimonio culturale.
Nuova norma: Lettera b) primo comma dell’articolo 1: “b) dopo l’articolo 32-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: “Art. 32-quater. – 1. Alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, anche come individuate all’articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un’opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
Norme di riferimento: in relazione alle disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali, l’articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 fornisce l’inquadramento giuridico: “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
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