A breve inizierà la discussione alla camera della proposta di legge C. 3317 rubricata: “Istituzione del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria”.
Si tratta di una proposta di legge e, quindi, oltre a non produrre alcun effetto giuridico, è modificabile nell’ambito dell’iter parlamentare, ma riteniamo, comunque, opportuno condividere una prima lettura con i destinatari delle nostre circolari.
Pertanto, questa circolare ha la funzione di delineare solo un’ipotesi di disciplina futura, anche per comprendere le tendenze del legislatore; ma rimane l’esigenza di correlare ogni decisione e valutazione alla normativa corrente.
Il Fondo e le risorse disponibili.
L’articolo 1 prevede l’istituzione di un Fondo di durata quinquennale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Il Fondo, per il quale non è previsto un termine in termini di durata, si alimenta attraverso le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria, all’emittenza radiotelefonica e radiotelevisiva, comprese le risorse del Fondo straordinario di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; inoltre, al Fondo affluisce ogni anno una quota, con un limite massimo di 100 mni di euro, delle maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone di abbonamento alla Rai, previste dal comma 160 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Il Fondo viene ripartito annualmente tra le varie tipologie di intervento previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all’editoria, di concerto con il Ministro delle sviluppo economico e dell’economie e delle finanze, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
La proposta di legge si articola su due direttrici: una con norme ad effetto immediato (chiaramente dopo l’approvazione della legge) ed una con l’attribuzione di un ampio ed articolato sistema di deleghe al Governo.
Le norme ad effetto immediato
Le norme ad effetto immediato, contenute all’articolo 3 della proposta di legge, prevedono:
Questo pacchetto di norme assumerebbe efficacia nell’attuale stesura per i contributi relativi all’anno 2016.
Contenuto della delega
Come detto, la parte più importante della riforma viene, comunque, delegata al Governo che, con uno o più decreti legislativi da adottare entro sei mesi dall’approvazione della legge, deve riordinare l’intero impianto sulla base di principi e criteri direttivi contenuti nella legge (per questa parte) delega.
In particolare, per ridefinire l’intero impianto normativo, il Governo deve rispettare le seguenti linee guida per i contributi diretti:
Poi, per tutti i tipi di imprese, la delega prevede l’introduzione di misure di sostegno per investimenti in innovazione digitale e multimedia, anche attraverso la condivisione di piattaforme comuni tra più imprese editoriali e l’assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da start-up, il sostegno di iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani on line nelle scuole e incentivi fiscali a favore degli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.
Infine, la delega prevede una modifica della disciplina in tema di prepensionamenti e la riduzione del numero dei componenti dell’Ordine nazionale dei giornalisti.
Ribadiamo che si tratta di una proposta di legge in discussione e che, pertanto, non è efficace e che è soggetta a modificazioni nel corso dell’iter parlamentare sul quale sarà nostra cura divulgare gli aggiornamenti.
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