L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 434/19/CONS ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo in oggetto.
Per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche (operatore di rete, fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato, fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica) la percentuale di contribuzione è pari al 1,30 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2018).
Per le imprese operanti nei restanti mercati, la percentuale di contribuzione è pari al 1,90 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2018).
La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione:
Per giustificare le suddette esclusioni, è necessario allegare al modello i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo, eventuali fatture, ecc.).
Per gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, il contributo va calcolato sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2018.
Per l’anno 2020, il contributo non è dovuto per:
Anche quest’anno gli operatori con ricavi inferiori a 500.000,00 euro non devono trasmettere alcuna comunicazione.
Il termine per il versamento del contributo dovuto ed il relativo invio della dichiarazione è stato fissato per il prossimo 1 aprile 2020.
Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, la società capogruppo indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna delle predette società.
La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
In caso di ritardato o omesso versamento, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo (1° aprile) e la data di effettivo pagamento.
Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.
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