L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con le delibere n. 474/24/CONS, 475/24/CONS, 476/24/CONS, 477/24/CONS, 478/24/CONS, 479/24/CONS, 480/24/CONS, 481/24/CONS e 482/24/CONS del 26 novembre 2024, ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo dovuto per l’anno 2025.
SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE
Per i soggetti organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi (soggetti cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal CONI), la percentuale di contribuzione è pari allo 0,5 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2023). Segnaliamo che solo i suddetti soggetti comunicano via PEC all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello di cui all’allegato A della delibera AGCOM n. 476/24/CONS allegando copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo. I restanti soggetti comunicano i dati richiesti esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito portale (www.impresainungiorno.gov.it).
Per i soggetti che operano nel settore dei servizi postali (attività postali e di corriere), la percentuale di contribuzione è pari al 1,5 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2023).
Per i soggetti che operano nel settore dei motori di ricerca online e dei servizi di intermediazione online (piattaforme di e-commerce marketplace, marketplace specializzato, app-store, social media e altri servizi di intermediazione online), la percentuale di contribuzione è pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2023).
Per i soggetti che operano nel settore video sharing platform (fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video) la percentuale di contribuzione è pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2023).
Per i soggetti che operano nel settore diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand), la percentuale di contribuzione è pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2023).
Per i soggetti che svolgono attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore ai sensi della legge n. 93/2023 (titolari dei diritti delle opere cinematografiche, audiovisive e musicali, titolari dei diritti su format televisivi, titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, i fornitori di servizi di media per i ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti), la percentuale di contribuzione è pari allo 0,4 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2023).
Per i soggetti che forniscono i servizi intermediari (i prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti all’art. 3, lett. g), i) e j) del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022) la percentuale di contribuzione è pari allo 0,135 per mille del fatturato così come risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2023).
Per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche (operatore di rete, fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato, fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica, soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione), la percentuale di contribuzione è pari al 1,3 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2023).
Per le imprese operanti nel settore dei servizi media (editori di giornali, editoria elettronica, agenzia di stampa a carattere nazionale, produttore/distributore di programmi, FSMAR, concessionaria di pubblicità, esercente l’attività di radiodiffusione), la percentuale di contribuzione è pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2023).
RICAVI ESCLUSI
La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi ad esclusione:
Per giustificare le suddette esclusioni, è necessario allegare al modello i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo, eventuali fatture, ecc.).
SOGGETTI NON TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO
Per gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, il contributo va calcolato sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2023.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA CONTRIBUZIONE
Per l’anno 2025, il contributo non è dovuto per:
RAPPORTI DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO
Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, la società capogruppo indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna delle predette società.
TERMINI E MODALITA’ PER IL VERSAMENTO
Considerando l’esigenza di apportare delle modifiche al modello telematico al fine di implementare alcune funzionalità, l’AgCom, con la delibera n. 27/25/CONS, ha disposto una proroga dei termini per il versamento del contributo e la presentazione della dichiarazione telematica al 31 marzo 2025 (invece del 1 marzo). Entro tale data, i suddetti soggetti, ivi compresi coloro che sono esentati dall’obbligo contributivo, dichiarano all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo trasmettendo una dichiarazione (modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2025”) attraverso l’apposito portale (www.impresainungiorno.gov.it).
VIOLAZIONI
La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
In caso di ritardato o omesso versamento, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo e la data di effettivo pagamento.
Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.
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