L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con le delibere n. 375/22/CONS e 376/22/CONS, ha introdotto un nuovo contributo a suo favore e, con le medesime delibere, ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo in oggetto.
I soggetti interessati sono:
a. editori di pubblicazioni di carattere giornalistico: i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell’esercizio di un’attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
b. prestatori dei servizi della società dell’informazione: le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi della società dell’informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea – on line -, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che consente l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico; ivi compresi:
- – imprese di media monitoring e rassegne stampa: i prestatori di servizi della società dell’informazione che prestano un servizio consistente, tra l’altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;
- – prestatori di servizi di condivisione di contenuti online: i prestatori di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
- – imprese operanti nel settore del video on demand: i soggetti della società dell’informazione che forniscono un servizio online per la visione di prodotti audiovisivi su richiesta dell’utente.
c. fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video: soggetti che operano nel settore del video sharing platform.
L’importo del contributo dovuto è determinato applicando l’aliquota contributiva del 2 per mille ai ricavi assoggettabili così come risultanti dal bilancio al 31.12.2021, ovvero conseguiti per:
a) l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico;
i) ricavi realizzati dagli editori come corrispettivo di contratti che concedono i diritti d’uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della società dell’informazione – c.d. equo compenso;
ii) ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni realizzati dai prestatori di servizi della società dell’informazione per lo sfruttamento online delle suddette pubblicazioni;
iii) ricavi dei fornitori di servizi di rassegne stampa e media monitoring derivanti dalla vendita dei propri servizi online ai prestatori di servizi della società dell’informazione e agli utenti finali;
b) lo sfruttamento di opere protette dal diritto d’autore per servizi di condivisione di contenuti online: ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d’autore, anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro;
c) lo sfruttamento di opere audiovisive per servizi di video on demand online: ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni derivanti dai compensi direttamente corrisposti dagli utenti e/o dalla vendita di spazi pubblicitari;
d) ricavi realizzati per la fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione video.
Il contributo non è dovuto per:
a) le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000,00 euro;
b) le imprese che si trovano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
c) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2021.
Il versamento del contributo deve essere eseguito entro il 23 dicembre 2022 sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell’importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.