Come ormai purtroppo noto, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato di fatto abrogato il contributo a sostegno delle imprese editrici. O meglio è stato abrogato, anche se con gradualità rispetto all’attuale platea dei soggetti aventi diritto, mentre le risorse disponibili sono state lasciate nel Fondo del pluralismo e destinate ad essere utilizzate secondo modalità che verranno determinate dal Governo con propri provvedimenti.
In particolare, il comma 810 dell’articolo 1 prevede che: “Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: a) a decorrere dal 1° gennaio 2020: 1) la legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata; 2) all’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250» sono soppresse; b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente con le seguenti modalità: 1) per l’annualità 2019, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 20 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro; 2) per l’annualità 2020, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 50 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro; 3) per l’annualità 2021, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 75 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro; c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70; d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell’informazione, dell’innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198”.
In altri termini, l’attuale sistema di sostegno a favore della stampa andrà ad esaurirsi con riferimento ai contributi relativi all’annualità 2022, per cui in quell’anno si potrà presentare la domanda per l’ultimo anno utile, il 2021. Inoltre, a partire dai contributi relativi al 2019 ci sarà una forte riduzione del contributo spettante eccedente i 500.000 euro con una riduzione pari al 20 per cento nel 2019, del 50 per cento nel 2020 e del 75 per cento per il 2021.
Nella tabella A simuliamo la situazione per un’impresa che ha diritto a 300.000 euro di contributo per il quinquennio 2018-2022.
Nella successiva tabella B simuliamo la situazione per un’impresa che ha diritto a 2.000.000 euro di contributo per il quinquennio 2018-2022.
Come detto, il fondo per il pluralismo non viene azzerato, ma le relative risorse vengono destinate ad utilizzi che verranno individuati dal Governo.
L’abbattimento del contributo riguarda solo le imprese costituite sotto forma di cooperative giornalistiche, gli enti non profit ed i soggetti controllati da enti non profit. Rimane, infatti, immutato il regime per le imprese editrici di giornali organi di minoranze linguistiche, per i giornali italiani editi e diffusi all’estero, per i giornali delle associazioni di consumatori e quelli per i non vedenti.
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