Con la delibera n. 3 del 19 gennaio 2023 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il “Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo on line di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”.
Il Regolamento, emanato con oltre un anno di ritardo, è l’attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 di recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di diritto d’autore e di diritti a quest’ultimo connessi nel mercato unico digitale.
La nuova disposizione riconosce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, il riconoscimento di un equo compenso per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione (i motori di ricerca, gli aggregatori, i social network e le rassegne stampa).
Infatti, il comma 8 dell’articolo 43 bis della legge 22 aprile 22 aprile 1941, n. 633 ha previsto che “per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso”.
Ai fini della definizione di pubblicazioni di carattere giornalistico non riteniamo necessari grandi approfondimenti, in quanto queste sono rappresentate dai contenuti prodotti da un’impresa editoriale.
La norma non si applica agli utilizzi per finalità non commerciali e per estratti molto brevi dei contenuti.
Il principio generale è che l’equo compenso debba essere calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari che il prestatore di servizi consegue per la pubblicazione di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul sito web dell’editore stesso. Il Regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato l’aliquota in ragione di una percentuale massima del 70 per cento dei ricavi sulla base di criteri che debbono essere considerati cumulativamente ed in ordine decrescente. Il punto centrale diventa, quindi, la determinazione della percentuale esatta che può essere compresa in un range tra lo 0 e il 70 per cento.
I criteri per l’equo compenso dovuto dai prestatori di servizi sono i seguenti:
Per le imprese di media monitoring e di rassegna stampa i criteri sono:
I prestatori di servizi e le imprese di media monitoring e rassegne stampe sono obbligati a rendere disponibili, dietro richiesta dell’editore e entro trenta giorni, i dati necessari all’applicazione dei criteri di determinazione dell’equo compenso, fermo rimanendo l’evidente responsabilità degli editori in relazione ai correlati doveri di riservatezza.
La veridicità dei dati forniti può esser oggetto di verifica, anche attraverso attività ispettive, da parte dell’Autorità.
La determinazione dell’equo compenso è regolata da un procedimento amministrativo. Molto importante è rilevare che nel corso della negoziazione i prestatori di servizi non possono limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca. In altri termini gli over the top non possono utilizzare i loro algoritmi per penalizzare le imprese durante la fase di negoziazione dell’equo compenso.
Il procedimento funziona così:
Il Regolamento assumerà efficacia dal 24 febbraio 2023.
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