Facendo seguito alla nostra circolare n. 2/2017, segnaliamo che nella giornata di ieri 23 febbraio è stato convertito in legge il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Il testo dell’articolo 2 non ha subito modificazioni rispetto a quello del decreto legge e commentato nella nostra circolare n. 2/2017, cui rimandiamo.
E’ stata, però, introdotta una fondamentale modifica con l’introduzione del comma 2 bis all’interno dell’articolo 2, a tenore del quale il limite del contributo al cinquanta per cento dei ricavi, previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, deve essere calcolato includendo tra i ricavi lo stesso contributo.
Inoltre, l’intera lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 troverà applicazione solo a decorrere dall’esercizio successivo di quello di entrata in vigore dei decreti delegati.
Ricordiamo che, comunque, nell’ambito della delega, il numero 5 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198 è stabilita “la previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all’incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell’impresa e comunque nella misura massima del cinquanta per cento di tali ricavi”.