Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213 avente ad oggetto il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024”.
Esaminiamo le norme che riguardano il settore dell’editoria.
Il comma 298 dell’articolo 1 ha previsto la possibilità di utilizzare anche per il 2024 ed il 2025 le somme relative al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria relative al 2022 trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non utilizzate per le medesime finalità. In altri termini, attesa la mancata proroga del Fondo straordinario per il 2024, il Governo si è limitato a garantire che le somme non spese per l’esercizio 2022 vengano impiegate per le stesse finalità negli esercizi 2024 e 2025. Il residuo di spesa non utilizzato è pari ad euro 28,210 milioni di euro ed è prevista una ripartizione di euro 14,105 milioni sia per il 2024 che per il 2025. Fermo rimanendo l’auspicio che il Governo proroghi il Fondo straordinario nella sua previsione, e dotazione, originaria, è presumibile che anche le somme che residueranno per il 2023 verranno reimpiegate per le stesse finalità.
I commi 315 e seguenti dell’articolo 1 rappresentano una vera e propria riforma dell’editoria con una delega talmente ampia al Governo da poter porre profili di legittimità costituzionale. Infatti, il comma 316 dell’articolo 1 prevede che i criteri vengano rivisti attraverso un Regolamento da adottarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988. I criteri individuati dal legislatore sono oggettivamente molto ampi e il Regolamento, per quanto possa apparire a prima lettura uno strumento di semplificazione legislativa, rischia di limitare l’equilibrio tra il potere legislativo e quello esecutivo nel momento stesso in cui incide sulla tutela del pluralismo, con particolare riferimento alla necessità di garantire le minoranze.
Le norme introdotte hanno carattere sistemico, tanto che intervengono direttamente sull’apparato della legge 26 ottobre 2016, n. 198 che introdusse il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. La modifica introdotta dal comma 1 dell’articolo 62 del nome, che diventerà “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”, non ha carattere unicamente formale, ma sostanziale, in quanto nel fondo stesso confluirebbero tutte le risorse attualmente destinate a sostegno dell’editoria con misure dirette nate dalla legislazione emergenziale degli ultimi anni.
E in questa prospettiva va letto, come detto, il comma 316 che prevede che tutta la disciplina in materia di contributi vada rivista alla luce di criteri molto generali. In particolare, viene stabilito che, per accedere ai contributi, le imprese editrici di quotidiani devono avere almeno 4 dipendenti giornalisti assunti a tempo indeterminato, mentre le imprese editrici di periodici devono avere almeno 2 dipendenti giornalisti assunti a tempo indeterminato. Sempre sotto l’aspetto occupazionale, devono essere favorite le imprese che assumono giornalisti e professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con una età anagrafica non superiore ai 35 anni e che in occasione di ristrutturazioni aziendali dichiarano la disponibilità ad assumere giornalisti. Inoltre, è favorita l’ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico. Per le testate locali vengono previsti limiti massimi e percentuali differenziate in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso.
Sotto il profilo dei costi ammissibili vengono valorizzate, genericamente, le voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati ad un’offerta editoriale innovativa (riportiamo in maniera testuale la legge che, onestamente, la cui interpretazione è talmente vaga da non avere alcun significato), per le sole edizioni cartacee valorizzazione delle voci di costo che subiscono incrementi per eventi eccezionali (si pensi all’aumento del costo della carta registrato negli ultimi anni) e ulteriori criteri premiali per l’edizione digitale, anche in parallelo con l’edizione in formato cartacea.
Viene, inoltre, prevista la revisione e la razionalizzazione delle procedure amministrative per chiedere l’accesso alle agevolazioni.
Il successivo comma 317 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede che con il medesimo Regolamento verranno abrogate le norme contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, non compatibili con il medesimo testo.
Per la risoluzione delle crisi occupazionali nel settore viene previsto che una quota non superiore al cinque per cento del “Fondo per unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria” venga destinato a misure a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria. Sempre in questa stessa prospettiva viene autorizzata una spesa ulteriore di un milione di mezzo di euro per il 2024 e di tre milioni di euro per il 2025 per il prepensionamento dei poligrafici e dei grafici editoriali delle imprese che abbiano presentato piani di crisi per la riorganizzazione o la ristrutturazione aziendale. Il “Fondo per unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria” dovrà anche assorbire le risorse per il prepensionamento dei giornalisti dipendenti di imprese editoriali.
Il credito d’imposta per l’acquisto della carta viene prorogato dal comma 319 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 anche al 2024 e al 2025 in ragione del 30 per cento della carta acquistata e utilizzata rispettivamente nel 2023 e nel 2024 con uno stanziamento di 60 mni di euro.
Infine, in relazione al contributo per l’acquisto di giornali e periodici da parte delle scuole viene modificata la norma nel senso che vengono esplicitamente indicati i quotidiani. Il contributo viene confermato pari al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di quotidiani e periodici, anche digitali, da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado.
Le nuove norme, infine, non modificano i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Buon anno a tutti.
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