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Circolare n. 42 del 27/11/2017 – Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 24/2017 e 37/2017 in relazione al credito d’imposta introdotto dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha convertito il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Ricordiamo, infatti, che l’articolo 4 del citato decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha modificato la previgente disciplina, come introdotta dalla citata legge 21 giugno 2017, n. 96, estendendo il beneficio, ad esclusione delle radio tv, anche al 2017.

L’attuazione della norma è delegata ad un Regolamento che ancora non è stato pubblicato, nonostante il primo esercizio di riferimento del contributo è il 2017 che, in pratica, è finito.

Proprio in questa prospettiva, il Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un comunicato con il quale ha anticipato i termini che dovrebbero successivamente essere recepiti nel Regolamento di attuazione.

Appare, pertanto, interessante ripercorre i contenuti della comunicazione.

L’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148 ha stabilito che le risorse destinate a questa misura per il 2018 sono pari a 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli del 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radiotelevisive.

Quindi, solo per il 2017 il credito d’imposta viene riconosciuto esclusivamente per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su giornali (anche telematici). Gli investimenti devono essere effettuati su testate iscritte presso il competente Tribunale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 o presso il Registro degli operatori della Comunicazione e che, comunque, individuino la figura del direttore responsabile. Sono esplicitamente escluse le spese sostenute per servizi particolari quali le televendite, i servizi di pronostici o con servizi a sovraprezzo.

E’ importante evidenziare che, nella sua comunicazione, il Dipartimento chiarisce che le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. In altri termini, l’inserzionista – nell’ipotesi in cui abbia fatto ricorso ad agenzie o centri media – dovrà chiedere il dettaglio del costo effettivamente sostenuto per la pubblicazione sul giornale. Non è chiaro se andrà escluso dal calcolo anche il costo delle concessionarie pubblicitarie. L’effettività delle spese sostenute, ma diremmo dell’incremento, dovrà essere attestata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e il sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta viene riconosciuto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’uno per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente per la stessa categoria di mezzi d’informazione. Per categoria si deve intendere il settore dell’editoria (anche telematica) e dell’emittenza radiotelevisiva; in questa prospettiva il credito d’imposta può essere richiesto, anche cumulativamente, per gli investimenti incrementali effettuati in ognuna categoria.

Il credito d’imposta è pari al 75 degli investimenti incrementali effettuati elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Per semplicità di lettura, ricordiamo che ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 il limite dimensionale massimo, per la categoria delle microimprese, piccole e medio imprese è un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di imprese e meno di 250 occupati.

Nell’ipotesi in cui le richieste di contributo eccedano lo stanziamento, il credito d’imposta verrà liquidato in misura inferiore rispetto a quello richiesto con una ripartizione percentuale tra gli aventi diritto. Visto che i limiti di spesa sono distinti tra editoria (anche telematica) e emittenza radiotelevisiva, la determinazione del rapporto tra fabbisogno e stanziamento verrà effettuato con riferimento ai singoli settori.

Per il 2017 il rapporto incrementale va riferito ai soli investimenti effettuati nella finestra 24 giugno – 31 dicembre 2017 da rapportare al relativo periodo dell’anno precedente.

Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia superiore a 150.000 euro (soglia per l’antimafia) le imprese richiedenti devono essere iscritte alla white list prevista dal comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La domanda di ammissione al beneficio potrà essere presentata in una finestra temporale (nella comunicazione viene indicato il periodo 1 marzo – 31 marzo) in via telematica all’Agenzia delle Entrate con un modello che verrà predisposto dalla medesima Agenzia.

Il credito d’imposta non sarà cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sulle medesime voci di costo. Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

Sarà nostra cura informarvi di eventuali ulteriori novità, anche in previsione della pubblicazione del Regolamento di attuazione.

 

Circolari CCE Studio

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