Circolare n. 42 del 23/12/2004 – Regolamento attuazione Albo società cooperative

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Egregio Editore,

con la presente, La informiamo che il Ministero delle Attività produttive in data 06 dicembre 2004 ha emanato la circolare attuativa del D.M. 23.06.2004 di istituzione dell’Albo delle società cooperative.

Con l’introduzione del nuovo Albo, scompaiono i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione. Per tanto gli adempimenti nei confronti della Prefettura verranno assorbiti dalle nuove regole.

L’albo, come già detto nella nostra precedente circolare n. 41 del 22.12.2004, si compone di due sezioni: quello delle cooperative a mutualità prevalente e quello delle cooperative diverse. All’interno della prima sezione è stata creata una speciale sottosezione per le cooperative, come quelle sociali, che vengono qualificate come cooperative a mutualità prevalente direttamente dalla legge.

La circolare precisa che “tutte le cooperative che, pur iscritte nel Registro delle Imprese, non presentano la domanda di iscrizione all’Albo vedono esclusa ogni forma di agevolazione e, nei confronti delle stesse, verrà promossa azione di vigilanza per verificarne l’effettiva esistenza”. Pur prevedendo, l’art. 223-duodicies delle disposizioni transitorie, il requisito della mutualità prevalente come presupposto per l’ammissione alle sole agevolazioni fiscali, sembra emergere dal dato testuale della circolare un riferimento, generale, a tutte le agevolazioni e non solo a quelle fiscali. E’ evidente che si tratta di una circolare senza forza di legge, ma riteniamo necessario evidenziare l’opportunità di iscriversi nel rispetto delle norme e dei tempi all’Albo, seppure nella sezione non a mutualità prevalente (la non sussistenza della mutualità prevalente non dovrebbe, oggi, produrre la decadenza dal diritto ad agevolazioni diverse da quelle fiscali).

E’ importante sottolineare che le cooperative già iscritte al registro prefettizio e che hanno adeguato gli statuti possono iscriversi direttamente nella sezione a mutualità prevalente, essendo previsto il primo riscontro biennale al 31 dicembre 2005. Ciò significa che, diversamente da quanto prospettato precedentemente, per mantenere l’iscrizione alla sezione delle cooperative a mutualità prevalente tutte le cooperative che non rispondevano ai detti requisiti per l’esercizio 2004 dovranno adeguarsi entro l’esercizio 2005.

L’iscrizione delle cooperative già esistenti e che adeguano gli statuti doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2004. La proroga di cui alla nostra circolare n. 41 di ieri ha spostato il detto termine al 31 marzo 2005. La circolare prevede che l’adempimento per le cooperative che adeguano gli statuti e per le cooperative di nuova istituzione sia di competenza dei notai roganti. L’esperienza insegna di controllare che i notai stessi provvedano a quanto appena detto.

Infine, segnaliamo che, annualmente, in sede di deposito del bilancio di esercizio bisogna comunicare i dati attestanti la sussistenza dei parametri della mutualità prevalente. La modulistica attualmente approvata prevede testualmente che il montante è dato dal costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9, del codice civile. Ciò significa che non inciderebbero sulla mutualità prevalente i compensi erogati a soci per prestazioni di lavoro autonomo, concetto stridente con le modifiche recentemente apportate.

Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porre cordiali saluti.

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