Circolare n. 41 del 14/12/2016 – Legge riforma editoria: contributo di solidarietà, funzionamento e criticità

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Come abbiamo detto nella nostra circolare n. 38/2016, relativa al funzionamento del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, una delle voci che andrà ad alimentare il fondo è rappresentato dal cosiddetto “contributo di solidarietà” pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti:

  1. concessionarie di pubblicità;
  2. società che operano nel settore dell’informazione e della comunicazione che svolgono attività diretta di raccolta pubblicitaria;
  3. altri soggetti che esercitano attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete Internet.

E’ necessario, quindi, che tutti i soggetti che operano nel settore e che, a qualunque titolo, raccolgono pubblicità, adeguino l’impianto contabile e di raccordo fiscale al fine di individuare l’eventuale quota di reddito da assoggettare al contributo di solidarietà.
Per le società concessionarie di pubblicità e per gli altri soggetti, precedentemente individuati a numeri 1) e 3), il calcolo del contributo, per quanto irrazionale, dovrebbe essere semplice, in quanto la norma fa un richiamo esplicito al reddito complessivo delle società.
Discorso diverso, invece, per gli operatori della comunicazione, in quanto la norma prevede che gli editori che svolgono raccolta pubblicitaria diretta debbano pagare il contributo di solidarietà solo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all’ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività.
Quindi, nell’ipotesi di raccolta pubblicitaria diretta, anche parziale, sarà necessario procedere ad una riparametrazione del reddito imponibile da assoggettare al contributo di solidarietà.
Ricordiamo che già oggi è necessario distinguere contabilmente la pubblicità raccolta direttamente da quella raccolta attraverso concessionaria al fine di determinare il contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e per l’informativa di sistema.
Segnaliamo, quindi, l’esigenza di informare le amministrazioni editoriali di questo contributo di solidarietà per la gestione della fiscalità anche in sede di budgetizzazione.
Nella tabella a margine, abbiamo provato a fare un esempio numerico.

Impresa concessionaria di pubblicità o altri soggetti Importo
Ricavi da raccolta pubblicitaria                        1.000.000
Altri ricavi                        1.000.000
Reddito imponibile                            100.000
Contributo di solidarietà                                   100
Impresa editrice di giornali
Ricavi da vendita da giornali                        1.000.000
Pubblicità raccolta attraverso concessionaria                            500.000
Pubblicità raccolta direttamente                            500.000
Reddito imponibile                           100.000
Contributo di solidarietà  2,5
Emittente radiotelevisiva
Pubblicità raccolta attraverso concessionaria                        1.000.000
Pubblicità raccolta direttamente                        1.000.000
Reddito imponibile                           100.000
Contributo di solidarietà  5

Nelle prossime circolari di approfondimento della riforma, l’attenzione tornerà sulle deleghe al Governo per l’attuazione della nuova disciplina.

 

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