Circolare n. 41 del 13/11/2023 – Contributi all’editoria e requisiti per l’edizione digitale della testata

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Attesi i diversi quesiti che ci sono stati posti negli ultimi mesi sulla normativa in tema di contributi all’editoria riprendiamo ad analizzare i singoli punti.

In questo paper approfondiremo i requisiti per l’edizione digitale della testata.

I requisiti previsti per l’edizione digitale si applicano sia alle testate edite sia in formato cartaceo che digitale che a quelle edite solo in quest’ultimo formato. E ricordiamo che l’edizione cartacea non può essere più in esclusiva nel senso che il presupposto per accedere ai contributi è la pubblicazione anche della testata in edizione digitale con i requisiti che si diranno nel seguito.

La norma definisce come edizione digitale la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile, mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso il sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

In particolare, va evidenziato l’esplicito riferimento al sito internet che va collegato alla testata; deve esserci, quindi, un collegamento funzionale tra la testata giornalistica e il sito, inteso anche come punto di accesso ai contenuti che vengono diffusi su Internet.

Inoltre, è necessario adeguare i siti in modo da renderli accessibili ai portatori di disabilità. In altri termini, è necessario rendere disponibile la fruizione dei contenuti alle persone affette da disabilità (motoria, sensoriale, ecc.) attraverso accorgimenti tecnici in linea con le linee guide del Wai (https://www.w3.org/WAI/). Chiaramente, mentre l’adozione della piattaforma W3C assolve alla prescrizione della norma, è comunque possibile utilizzare altre piattaforme o altri software a condizione che venga garantito l’effettivo utilizzo dei contenuti da parte delle persone affette da disabilità.

La testata digitale deve avere un carattere di originalità pari ad almeno il cinquanta per cento dei contenuti complessivamente pubblicati che, a sua volta, deve costituire almeno il cinquanta per cento dei contenuti globali del sito. Questa norma, praticamente, vincola le edizioni digitali ad un carattere di autonomia dei contenuti rispetto ai contenuti di terzi, spesso virali, che vengono, frequentemente, adoperati per attirare visitatori. Chiaramente è contenuto autoprodotto anche quello precedentemente pubblicato sull’edizione cartacea a condizione che sia stato realizzato dalla struttura organizzativa interna dell’impresa editrice. Con un’ulteriore faq, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha inteso escludere dall’informazione autoprodotta quella realizzata da soggetti esterni (quindi i service editoriali) anche se con carattere di esclusiva, sostanzialmente concentrando l’attenzione sui giornalisti dipendenti dell’impresa editrice e sui collaboratori diretti.

La norma prevede, inoltre, venti articoli o contenuti multimediali originali aggiornati almeno tre volte al giorno per i quotidiani e quattro volte alla settimana per i periodici. Rientrano, quindi, nel novero dei contenuti anche i video e gli audio.

In relazione al requisito dell’aggiornamento in una faq il Dipartimento ha chiarito che l’aggiornamento non deve per forza essere collegato ai singoli articoli o contenuti, ma ricomprende anche la possibilità di pubblicare nuovi articoli o contenuti multimediali. Quindi l’obbligo viene assolto pubblicando nuovi articoli almeno tre volte al giorno per le testate quotidiane a almeno quattro volte a settimana per i periodici. Chiaramente, la semplice riproduzione di un articolo già pubblicato non rappresenta aggiornamento.

contenuti qualificati che, come detto, devono essere almeno venti al giorno per i quotidiani e ottanta a settimana per i periodici e che devono coprire almeno il cinquanta per cento dell’edizione complessiva, devono essere originali; in altri termini, serve una informazione autoprodotta che non sia una semplice trasposizione di contenuti prodotti da terzi (altri siti, ma riteniamo anche lanci di agenzie di stampa o comunicati stampa).

Le previsioni di cui sopra si applicano sia alle testate editate sia in edizione cartacea che digitale che alle testate edite solo in formato digitale.

Esistono, comunque, delle differenze nella disciplina tra i due tipi di prodotto editoriale.

Intatti, mentre le testate edite esclusivamente in formato digitale devono, comunque, essere fruibili, anche in parte, a titolo oneroso, le testate edite anche in formato cartaceo possono distribuire gratuitamente i contenuti dell’edizione digitale. In relazione al carattere oneroso dei contenuti a pagamento non è previsto un corrispettivo minimo per l’acquisto della singola copia e/o dell’abbonamento. Inoltre, non è previsto un numero minimo di copie da vendere.

Nell’ipotesi di edizione digitale fruibile a titolo oneroso, per entrambe le ipotesi, l’impresa si deve dotare di un sistema di pagamento che consenta la gestione di abbonamenti o contenuti a pagamento e l’integrazione con sistema di pagamenti digitali.

Le sole testate edite esclusivamente in formato digitale devono, comunque, avere almeno 40.000 utenti unici al mese. Per utenti unici si intendono il numero di persone singole identificate mediante un indicatore che hanno accesso al sito nel periodo di riferimento. Ai fini dell’individuazione dell’arco temporale, secondo una faq del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria occorre prendere in considerazione la base giornaliera per i quotidiani e settimanale per i periodici, dividendo poi il totale per i 12 mesi. Il detto dato verrà esposto su un prospetto, redatto su base mensile, da sopporre a certificazione da parte di un revisore contabile. In relazione alla certezza circa il rilevamento dei dati occorre ricorre ad un sistema esterno di attestazione come Google analitycs.

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