Concludiamo l’analisi delle nuove misure adottate in materia di editoria a seguito della conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con la legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’articolo 195 ter ha portato importanti modifiche all’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416 in materia di cessazione di testate giornalistiche.
Infatti, l’articolo ha esteso la disciplina in tema di diritto di prelazione ed opzione per l’affitto o l’acquisto delle testate giornalistiche a favore delle cooperative giornalistiche ed ai consorzi costituiti tra cooperative di dipendenti anche nell’ipotesi di fallimento dell’impresa editrice.
In questa ipotesi, la dichiarazione di fallimento viene equiparata ex legge alla comunicazione obbligatoria all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alle rappresentanze sindacali.
Nell’ipotesi di fallimento della società editrice, il giudice delegato può autorizzare per un periodo non superiore a sei mesi la stipula di un contratto per l’affitto dell’azienda o del relativo ramo, una volta acquisito il parere del curatore e del comitato dei creditori e una perizia sulla congruità del canone offerto.
La norma in oggetto va vista alla luce del comma 5 dell’articolo 96 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 che ha previsto l’esenzione per le cooperative costituite per subentrare nella gestione di quotidiani di proprietà di società fallite l’esenzione del periodo biennale di anzianità previsto dalle lettere a) e d) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
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