Come abbiamo anticipato nella nostra circolare n. 38/2016, in questa sede ci occupiamo di una prima importante delega al Governo, quella avente ad oggetto la riforma delle modalità di concessione delle agevolazioni telefoniche alle imprese editrici ed alle emittenti radiotelevisive.
Le agevolazioni per l’utilizzo delle spese sostenute per l’utilizzo dei servizi di telefonia e di connessione dati sono attualmente disciplinate: a) per le imprese editrici di quotidiani e periodici, dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; b) per l’emittenza radiotelevisiva, dall’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Attualmente, le imprese editrici di quotidiani e periodici usufruiscono del beneficio, pari al cinquanta per cento delle spese agevolabili, direttamente attraverso una riduzione in bolletta. Il procedimento per l’accesso alle agevolazioni viene fatto direttamente con il gestore che, a sua volta, chiede il rimborso al Ministero. Per l’emittenza radiotelevisiva, invece, il rimborso viene effettuato solo a seguito di domanda presentata al Dipartimento informazione editoria anche se, a seguito dell’estinzione del relativo fondo, le agevolazioni vengono riconosciute ma non erogate in quanto la pratica diventa in sostanza requisito per l’accesso alle agevolazioni previste a favore dall’emittenza stessa ed erogate dai Co.re.com.
Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 prevede che il Governo adotterà un Regolamento, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, col quale rivedrà la platea dei soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l’ammissione ai benefici di legge.
La regolamentazione di dettaglio viene, quindi, rimandata ad un decreto di cui forniremo puntuale analisi al momento della pubblicazione. Si segnala che nella legge non è previsto un termine per l’adozione del nuovo regolamento.
In realtà, appare evidente che il legislatore abbia perseguito due obiettivi: il primo è quello di favorire l’emittenza radiotelevisiva che, attualmente, non fruisce di questo tipo di agevolazione in quanto il relativo Fondo non viene più alimentato da anni, equiparando le stesse alle imprese editrici di quotidiani e periodici; il secondo, invece, rappresenta un modo per spostare le risorse attualmente stanziate sul competente capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico sul Fondo Unico per l’editoria.
E’ evidente che l’attuazione della norma comporterà con ogni probabilità un aggravio in termini di adempimenti da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici rispetto all’attuale procedimento di richiesta delle agevolazioni telefoniche, oggettivamente semplice.
Ma, come detto, occorre aspettare l’emanazione del provvedimento definitivo per valutare la modifica ed adeguarsi alle nuove disposizioni.
Nella prossima circolare inizieremo l’analisi delle varie deleghe che il legislatore ha attribuito al Governo con l’articolo 2 della predetta legge 198/2016.