Circolare n. 40 del 27/12/2012 – Decreto Legge 13 settembre 2012 – Restrizioni agli spot che pubblicizzano il gioco

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A seguito di quanto disposto dai commi da 4 a 7 dell’articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute, a partire dal 1° gennaio 2013, sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, della Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.
In altri termini uno solo degli elementi anzidetti, positivo nei primi due casi, negativo nel secondo, determina la violazione della norma, per la quale la sanzione prevista va da 100.000 euro fino a 500.000 euro sia nei confronti del committente che dell’editore con il quale lo spot viene diffuso. Inoltre, l’inosservanza sulle misure attinenti le formule di avvertimento sono punite con una sanzione da 50.000 euro nei confronti del concessionario.
Alla luce di quanto detto consigliamo vivamente di verificare con attenzione le richieste di spazi commerciali provenienti da concessionarie di gioco e la rispondenza delle stesse con le nuove prescrizioni di legge.
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla nostra circolare n. 32/2012.

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