La disciplina dei contributi annuali di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali è stata riformata con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (“Regolamento per il riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione”) in attuazione delle disposizioni contenute al comma 163 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
La dotazione finanziaria proviene dal fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, istituito dall’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Il nuovo Regolamento stabilisce che le risorse complessive della quota di fondo destinata alle emittenti venga ripartita in ragione dell’85% riservato alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5% riservato alle emittenti a carattere comunitario e la restante quota del 15% alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25% riservato alle emittenti a carattere comunitario.
I soggetti beneficiari sono le emittenti tv titolari di autorizzazioni per fornitura di media audiovisivi in ambito locale, le emittenti radiofoniche locali operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica e,.come detto, le emittenti a carattere comunitario in ambito locale. Il nuovo Regolamento ripartisce i contributi alle emittenti locali sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all’occupazione, dell’innovazione tecnologica e della qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto. Sono definiti requisiti di ammissione e criteri di valutazione delle domande per le emittenti che intendono accedere all’assegnazione delle risorse. I requisiti di ammissione tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l’emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi.
I requisiti richiesti per le emittenti locali sono:
Per le emittenti radiofoniche locali il numero minimo di dipendenti è di 2 dipendenti con almeno un giornalista.
Anche per le emittenti radiofoniche è previsto un regime transitorio per le domande relative agli anni di contributo che vanno dal 2016 al 2018.
Una delle principali novità introdotte dalla riforma è che si passa dalle graduatorie regionali ad un’unica graduatoria nazionale che verrà predisposta dal Ministero per lo sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri
Alle prime 100 emittenti televisive commerciali è destinato il 95% delle relative risorse disponibili. Il restante 5% delle risorse è destinato alle emittenti che si posizionano successivamente.
A partire dal 2019, viene riconosciuta una maggiorazione fino al 10% del punteggio, a partire dalla domanda relativa all’anno 2019, per l’incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all’anno precedente, mentre per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018 la maggiorazione del 10% è riconosciuta alle sole emittenti televisive che gli ultimi 3 anni abbiano effettuato acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni, e che negli ultimi 5 anni abbiano usufruito di almeno due annualità di contributi.
Inoltre, viene riconosciuta una maggiorazione del 15% del punteggio individuale complessivo per le emittenti radiofoniche e televisive che operano esclusivamente nelle regioni del sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Infine, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 nell’ipotesi di acquisizioni da parte di emittenti televisive, tramite fusioni o incorporazioni, di altre emittenti televisive nell’ultimo triennio è riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento nell’ipotesi in cui l’emittente in questione non presenti domanda di contributi per il soggetto acquisito.
Per le emittenti comunitarie invece ci sarà un regime diverso, data la loro finalità. Il 50% sarà ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, l’altro 50% sulla base dei criteri di merito riguardanti dipendenti e giornalisti. Usufruiranno dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si sono impegnate a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore ai 90 minuti.
Procedure di erogazione
Con il Regolamento si modifica anche il processo di erogazione dei contributi. E’, infatti, stabilito che entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentino con procedura telematica al ministero una singola domanda per ogni regione in cui operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. Conclusa l’istruttoria le graduatorie nazionali dei soggetti ammessi a contributo (emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario e emittenti radiofoniche a carattere commerciale e comunitario) saranno pubblicate sul sito web del ministero.
Revoca dei contributi
Se da un controllo ministeriale dovesse emerge la non veridicità delle dichiarazioni o la mancanza dei requisiti, il contributo verrà revocato e scatta l’obbligo per il beneficiario di riversare al ministero l’intero ammontare percepito e rivalutato secondo gli indici Istat di inflazione. In caso contrario si effettuerà il recupero coattivo.
Le modalità di presentazione, con procedura esclusivamente telematica, delle domande di contributo saranno definite con un decreto ministeriale in corso di emanazione che stabilirà anche i termini per la presentazione delle domande relative alle annualità 2016 e 2017.
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