Riprendiamo a approfondire le nuove misure adottate in materia di editoria a seguito della conversione in legge del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con la legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nella presente circolare provvediamo a rappresentare le misure non di carattere finanziario previste dal decreto legge.
Evidenziamo in premessa che le norme in oggetto non incidono direttamente sulle dinamiche gestionali delle imprese editoriali.
L’articolo 192 proroga il termine per la procedura di riequilibrio dell’Inpgi dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020. Ricordiamo che il secondo comma dell’articolo 16-quinquies del decreto legge 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 aveva previsto che l’Inpgi doveva predisporre un piano di riequilibrio finanziario, prevedendo un incremento delle entrate contributive o una riduzione delle spese. E’ evidente che in un momento di grande crisi dell’intero settore, la previsione normativa, è inattuabile se non chiedendo ulteriori investimenti da parte delle imprese editoriali, attraverso un incremento degli oneri contributivi, del tutto insostenibili.
L’articolo 193 prevede che per i giornalisti dipendenti di imprese editoriali ammessi alla cassa integrazione in deroga la contribuzione figurativa debba essere accreditata dall’Inps all’Inpgi.
L’articolo 194 prevede un’ulteriore proroga dei servizi di informazione primaria affidati alle agenzie di stampa in carenza di gare di appalto dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
Infine, l’articolo 195 bis introduce la facoltà per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su iniziativa dei titolari dei diritti, di ordinare ai fornitori di servizi dell’informazione che gestiscono risorse di numerazione di porre fine a violazioni in tema di diritto d’autore. Per eventuali inosservanze della prescrizione è prevista una sanzione amministrativa da euro 10.000 fino al 2 per cento del fatturato.