Circolare n. 39 del 21/12/2012 – Cooperative costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416

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Dopo aver provato ad approfondire i diversi temi connessi alla nuova disciplina introdotta dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, iniziamo con la presente a pubblicare una serie di circolari che proveranno a dare risposte agli innumerevoli quesiti che ci arrivano da parte delle imprese.

Riteniamo che il primo argomento da affrontare sia il tema delle cooperative costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 5 agosto 1981, n. 416.

La materia è tornata di grande attualità in quanto il comma 7 bis dell’articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103, ha previsto per queste cooperative l’esenzione del requisito dell’anzianità quinquennale previsto dall’art. 1 lettera a) e b) del comma 2 dell’art. 3 della legge 250/90 e successivamente modificata dal comma 457 art. 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ai fini dell’accesso ai contributi. Inoltre, queste società potranno anche non essere proprietarie delle testate edite, non applicandosi per esplicita previsione normativa le limitazioni di cui alla lettera a) comma 460 articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

L’articolo 5 della legge n. 416 del 1981 veniva introdotto dal legislatore al fine di dotare i dipendenti delle imprese editrici di quotidiani e dei periodici di maggiore dimensione di un strumento innovativo per tutelare la propria occupazione, stimolando, al contempo, la nascita di editori puri rappresentati, per l’appunto, dalle cooperative.

Occorre, comunque, chiarire bene, cosa sono le cooperative costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Domanda: per fruire dell’agevolazione prevista dal comma 7 bis dell’articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103, queste cooperative devono essere costituite ai sensi sia dell’articolo 5 che dell’articolo 6 della legge 416 del 1981?

Risposta: si. A nostro avviso le cooperative per fruire della norma di esenzione temporale dell’anzianità di edizione di cinque anni devono oltre che a rispondere ai requisiti previsti dall’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche aver rispettato la procedura prevista dall’articolo 5 che meglio verrà esposta nel seguito.

Il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla nuova normativa è, quindi, il rispetto puntuale di quanto disposto dagli artt. 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

L’articolo 5 disciplina una procedura speciale volta a salvaguardare i dipendenti delle società editrici in crisi. Infatti, fin dal 1981 fu introdotta una norma che consentiva ai dipendenti di una società che cessasse le pubblicazioni, una volta costituiti in cooperativa, di avere un diritto di opzione e/o di prelazione sulla testata per la quale il precedente editore ha cessato le pubblicazioni.

Quindi la premessa essenziale per attivare la procedura prevista dall’articolo 5 è che il precedente editore cessi le pubblicazioni.

Domanda: quando si ritengono cessate le pubblicazioni? Il semplice annuncio della data di cessazione delle pubblicazioni consente di attivare la procedura prevista dalla norma?

Risposta: la legge non precisa cosa si intenda per interruzione delle pubblicazioni. Infatti, l’editore potrebbe decidere di sospendere le pubblicazioni ma non di cessarle, creando un periodo di interregno. A nostro avviso in presenza di sospensione delle pubblicazioni, la richiesta della cooperativa di esercitare il diritto di prelazione e/o opzione fa decorrere i termini entro i quali il precedente editore deve riprendere le pubblicazioni. In questo caso, il termine viene fissato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base di un criterio generale di congruità, su istanza della cooperativa. Sotto prospettiva diversa va inquadrato il caso in cui la società editrice fissi il termine per la cessazione delle pubblicazioni, differendone gli effetti, al fine di espletare i doverosi passaggi civilistici, fiscali e giuslavoristici, In questo caso la delibera dell’organo amministrativo e la comunicazione alle rappresentanze sindacali attiva, a nostro avviso, il procedimento previsto dall’art. 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

L’articolo 5 prevede, comunque, due diverse fattispecie che si configurano nell’ipotesi in cui: a) l’editore che cessa le pubblicazioni sia titolare della testata; b) il proprietario della testata è soggetto terzo.

Nella prima ipotesi si crea in capo alle cooperative composte dagli ex dipendenti della società editrice, un vero e proprio diritto di opzione che è rappresentata dalla possibilità di presentare un’offerta per l’acquisto della testata. Il proprietario dovrà rispondere entro trenta giorni, comunicando alla cooperativa l’eventuale esistenza di offerte più vantaggiose da parte di terzi. In quest’ipotesi la cooperativa ha un diritto di prelazione.

Domanda: nella proposta la cooperativa deve formalizzare anche il prezzo e le modalità di pagamento?

Risposta: l’ipotesi contemplata dall’art. 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresenta una deroga al principio civilistico dell’autonomia contrattuale. Deroga giustificata dall’interesse sociale al mantenimento in vita di una testata giornalistica, alla salvaguardia dell’occupazione ed alla qualificazione soggettiva delle cooperative. Ciò non esclude che la cooperativa possa chiedere alla società editrice di formulare una proposta di vendita e valutare eventuali contro offerte. Comunque, l’offerta della cooperativa risulterà vincolante per la società editrice laddove la stessa non riceva al contempo altre offerte più vantaggiose.

Domanda: cosa accade se un terzo fa un’offerta più vantaggiosa della cooperativa e non riprende le pubblicazioni?

Risposta: a nostro avviso in quest’ipotesi l’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, mantiene la propria efficacia, attesi gli obiettivi della norma. In altri termini laddove il nuovo acquirente non riprenda le pubblicazioni rimane in capo alla cooperativa la facoltà di chiedere la cessione della testata con un’offerta che vincolerà il proprietario.

Domanda: nell’ipotesi in cui la società proprietaria della testata e la cooperativa raggiungano un accordo che preveda la locazione della testata è soddisfatta la previsione dell’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416?

Risposta: a nostro avviso si, in quanto l’obiettivo della norma è garantire continuità di edizione.

Discorso diverso va fatto, invece, nell’ipotesi in cui la società proprietaria della testata sia un soggetto diverso da quella che precedentemente l’editava. Infatti in questo caso l’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416 prevede che la cooperativa ha la facoltà di subentrare alle medesime condizioni praticate al precedente editore. In questo caso non esiste, quindi, alcun diritto di prelazione ma un semplice diritto di optare per applicare alle cooperativa le condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Domanda: ma laddove tra i due soggetti si arrivi a stipulare accordi diversi da quelli precedentemente applicati si è sempre nell’ipotesi di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto 181, n. 416?

Risposta: a nostro avviso si, in quanto è evidente che una delle due parti, ossia il titolare della testata è stato indotto a trattare da una precisa disposizione normativa.

Molto importante è la previsione di cui agli ultimi due commi dell’articolo 5 secondo cui la cooperativa ha diritto di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore. Nell’ipotesi in cui detto utilizzo non sia regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dall’acquisto deve essere consentito alla cooperativa di utilizzare gli stessi per almeno un anno.

Domanda: nell’ipotesi in cui gli immobili e/o gli impianti siano di proprietà dell’editore che ha cessato le pubblicazioni la cooperativa ha diritto a disporre dell’immobile ed a utilizzare gli impianti?

Risposta: sicuramente si. Infatti l’obiettivo della norma è garantire la possibilità alla cooperativa di iniziare la propria attività senza soluzioni di continuità con la precedente società editrice. Quindi la società che ha cessato le pubblicazione deve far subito subentrare la cooperativa nel possesso di quanto necessario a continuare le pubblicazioni. In relazione al corrispettivo, fermo rimanendo il diritto della cooperativa all’utilizzo, in assenza di un accordo, lo stesso verrà stabilito da un collegio arbitrale.

Domanda: ma il subentro nei beni e nella testata determina la successione di tutti i rapporti? In altri termini si configura un trasferimento di azienda?

Risposta: no, se non è esplicitamente previsto contrattualmente. Infatti, la disciplina di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, riguarda la testata e non il relativo ramo di azienda.

Su richiesta individuale possiamo fornire una tempistica tipica della procedura appena esposta.

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