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Circolare n. 38 del 27/10/2008 – Schema di regolamento obblighi di programmazione per le emittenti radiotelevisive nazionali e satellitari

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 448/08/CONS del 29 luglio 2008 ha approvato una schema di Regolamento per disciplinare gli obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti.

Gli obblighi che tratteremo sono affrontati in sede di legislazione primaria dagli articoli 6 e 44 del Testo Unico dell’emittenza radiotelevisiva, approvato con il decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005. Fino all’approvazione definitiva del nuovo Regolamento di cui in oggetto, la disciplina è contenuta nel precedente Regolamento, approvato con la delibera n. 9/99 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Al fine di fornire una lettura chiara delle modifiche intervenute, o meglio che interverrebbero a seguito dell’approvazione del Regolamento, daremo una lettura comparativa del Regolamento.

In premessa dobbiamo ricordare che gli obblighi di programmazione che tratteremo nel testo della presente circolare si applicano alle emittenti radiotelevisive (anche satellitari) ed ai fornitori di contenuti nazionali e, per disposizione espressa, non assumono efficacia nei confronti delle emittenti e dei fornitori di contenuti in ambito locale. Inoltre, tutti gli obblighi vanno verificati su base annuale.

In relazione alle quote di emissione, ossia alla quantità di ore di programmazione da dedicare alle opere europee, il nuovo Regolamento prevede, all’articolo 3, l’obbligo di riservare almeno il 50 per cento delle ore assoggettabili complessivamente trasmesse alle opere europee.

Lo stesso obbligo va rispettato durante le ore di maggiore ascolto che sono quelle comprese tra le 19,30 e le 23,30. Per i soli canali tematici, anche editi da fornitori di contenuti, la fascia di maggior ascolto può non coincidere con quella anzi detta, attesa la specificità del target di riferimento. La deroga deve essere supportata da dati oggettivi, quali gli indici di ascolto (segnaliamo che visto che la deroga rappresenta un diverso onere a carico delle emittenti che possono avere interesse a non chiederla, proprio perché la fascia oraria dalle 19,30 alle 23,30 non è quella di maggiore audience, è singolare questa sostanziale inversione dell’onere della prova).

Sempre in relazione alle quote minime, nell’ipotesi di più emittenti controllate da un unico soggetto, l’obbligo di riserva riguarda la programmazione complessiva di tutti i canali, con un limite minimo del venti per cento di riserva per canale.

Inoltre, tutti i soggetti hanno l’obbligo di destinare almeno il dieci per cento del tempo di diffusione su base annua nella fascia di maggiore ascolto ad opere europee prodotte negli ultimi cinque anni. Il venti per cento di queste deve essere rappresentato da opere cinematografiche italiane, a prescindere dal paese di produzione. Tra queste definizioni sono incluse anche le trasmissioni rivolte ai minori. Questa ultima norma troverà applicazione dopo dodici mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.

La Rai è tenuta a riservare, su tutte le piattaforme di distribuzione dei propri palinsesti e per tutti i canali, almeno il venti per cento del tempo complessivo di trasmissione alle opere europee e di questo tempo, almeno il dieci per cento deve essere riservato alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, a prescindere dal Paese di produzione.

Oltre alle quote minime di emissione, rimangono gli obblighi in termine di spese da destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti. Infatti, almeno il dieci per cento dei ricavi tipici dell’esercizio precedente devono essere destinati all’acquisto o alla produzione di opere europee. Di questo limite le emittenti ed i fornitori di contenuti in chiaro devono destinare almeno il trenta per cento alle opere in italiano, mentre detto obbligo sale al trentacinque per cento per le emittenti ed i fornitori di contenuti che utilizzano sistemi di decriptazione a pagamento. Nell’ipotesi di trasmissione sia in chiaro che a pagamento occorre l’adozione di un sistema di contabilità separata.

La Rai ha limiti, chiaramente, maggiori. Infatti, almeno il quindici per cento dei ricavi tipici deve essere destinato all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Di detto limite almeno il venti per cento deve essere riservato ad opere in italiano ed ameno il cinque per cento ad opere di animazione prodotte per la formazione dell’infanzia.

Nell’ipotesi di gruppi gli obblighi di investimento vanno riferiti al fatturato complessivo, al netto delle partite infragruppo.

Gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrono servizi televisivi a pagamento su richiesta devono riservare almeno il cinque per cento dei ricavi ad opere europee di produttori indipendenti. Detto rapporto deve essere raggiunto entro tre anni dall’approvazione del Regolamento.

Il Regolamento introduce, inoltre, una nuova definizione di film di successo italiani, individuando il parametro nel raggiungimento di almeno un milione di euro di incassi nelle sale cinematografiche.

L’approfondimento del tema è stato trattato in uno speciale ad esso dedicato nella sezione studi e ricerche del nostro sito (www.ccestudio.it).

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