Egregio Editore,
nella giornata di ieri, il Governo ha presentato alla Camera un nuovo maxiemendamento sul quale ha posto la fiducia.
Riteniamo che l’attuale testo debba ragionevolmente ritenersi definitivo, a meno di imprevedibili sviluppi politici.
In relazione alle norme sull’editoria, non vi sono variazioni rispetto al testo approvato dal Senato.
Per questa ragione, riportiamo integralmente quanto già detto nelle nostre circolari n. 31 e 33/05.
“Al fine di dare una lettura semplice e corretta delle nuove norme, come già precedentemente fatto, nel seguito forniremo in grassetto in forma testuale i diversi commi, seguiti da una nostra breve nota a commento e da un raffronto con il testo presentato dal Governo in occasione della presentazione della prima stesura della legge finanziaria 2006.
Comma 320. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005 non è più corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. I contributi sono comunque erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento.
E’ stato abrogata la precedente previsione di assoggettamento del contributo al vincolo degli stanziamenti di bilancio. Di contro, viene eliminato l’acconto, allo stato liquidato in ragione pari al 50 per cento dei contributi erogati per l’anno precedente a quello di riferimento. Viene, inoltre, previsto il pagamento dei contributi per intero entro l’esercizio successivo. Tale ultima norma fa nascere diversi dubbi sull’effettiva applicabilità della stessa, attesi i tempi di certificazione del bilancio e la continua insufficienza delle disponibilità rispetto ai fabbisogni.
Comma 321: A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.
Resta la precedente formulazione, per cui i costi per le collaborazioni vengono limitati al 10 per cento dei costi di testata ammissibili. Dalla lettura della norma, appaiono esclusi da tale vincolo i costi per service editoriali, i costi per le agenzie di stampa ed i compensi a professionisti. Rileviamo, comunque, che la terminologia collaborazioni, in assenza di ulteriori richiami a norme di legge, resta estremamente generica e, pertanto, soggetta ad interpretazioni diverse.
Comma 322: A decorrere dal 1° gennaio 2002, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter dopo le parole: “i contributi previsti dalla presente legge” sono inserite le seguenti: “, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,”;
b) al comma 2-quater dopo le parole: “della legge 5 agosto 1981, n. 416” sono aggiunte le seguenti: “, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11”.
c) al comma 2 le lettere f) e h) sono abrogate.
Vengono abrogati i raddoppi per le imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena, e tedesca pubblicati nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, per le imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero e per i periodici.
Inoltre, viene abrogato il divieto di panini e la previsione della norma sul prezzo.
Comma 323: A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005 il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a 5 anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
Rimane invariata la precedente norma, in ragione della quale l’anzianità richiesta per maturare il diritto ai contributi passa, per tutte le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2004, da tre a cinque anni. Inoltre, viene prevista, a far data dal 1 gennaio 2005, la decadenza dal diritto ai contributi, con il riavvio del periodo di maturazione del diritto, per i cambi di periodicità avviati a far data dal 1° gennaio 2005.
Comma 324: A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’ articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, o poligrafici.
Anche in questo caso rimane invariata la precedente previsione in ragione della quale tutte le cooperative (a nostro avviso anche quelle costituite ai sensi dell’art. 153 della legge n. 388/00) debbano essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti e poligrafici. Sorprende l’assenza dei praticanti. E’ evidente che gli amministrativi dipendenti dei periodici non potranno più essere soci delle cooperative ammesse a contributo.
Comma 325: Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.
Il diritto ai contributi a favore delle società partecipate da cooperative e fondazioni viene cristallizzato al 31 dicembre 2005, per cui le imprese che a tale data non avranno maturato tale diritto saranno escluse, per sempre, dal sistema dei contributi.
Comma 326: A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successivamente modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a)l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
b)l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
c)i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l’affitto della testata;
Viene previsto un doppio regime per la proprietà della testata. Per le società che alla data di entrata in vigore della legge abbiano maturato il diritto ai contributi si fissa il principio che il costo dell’affitto della testata non è ammesso a contributo; invece, per le altre società, il presupposto per l’accesso ai contributi è la proprietà della testata edita.
Sempre per queste ultime società, a far data dal 1 gennaio 2006, nessuna persona fisica può essere socia di più cooperative giornalistiche, pena la decadenza dal diritto ai contributi per tutte le imprese partecipate dalle medesime persone fisiche.
Per tutti i commi a seguire non sono state apportate modifiche, per cui riportiamo il commento già espresso nella precedente circolare n. 29/05.
Comma 327: Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta.
Il mancato perfezionamento della pratica di domanda di contributi entro un anno dalla domanda viene sanzionata con la decadenza dal diritto ai contributi. Non è chiaro se tale previsione valga a far data dalle domande relative all’esercizio 2005 o assuma valenza retroattiva per le domande relative ad esercizi precedenti.
Comma 328: L’entità del contributo riservato all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 64, è fissata in 1.000.000 di euro annui.
Il contributo a favore dell’editoria per non vedenti viene fissato in ragione di 1 milione di euro all’anno.
Comma 329: Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni i euro per l’anno 2008.
Viene rifinanziato il fondo per i contributi in conto interessi sui finanziamenti per gli investimenti effettuati dalle imprese editoriali.
Comma 330: Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all’articolo 8 della legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.
Viene rifinanziato, retroattivamente e per l’esercizio 2004, il fondo per il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese editoriali.
Comma 331: Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole “L. 200” sono sostituite dalle seguenti: “0,2 euro”.
Il contributo a favore delle associazioni e delle cooperative che editavano periodici nel 1988 e nel 1989 vengono incrementati da lire 200 ad euro 0,2 per copia tirata.
Infine, il comma 387 2006 prevede che:
“Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter della legge del 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni e agli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi”.
Il comma in oggetto prevede nella prima parte, che nell’ipotesi in cui più imprese collegate presentino domanda di accesso ai contributi tutte decadono dal diritto, mentre, allo stato, è prevista che una sola impresa abbia diritto agli stessi.
La seconda parte limita l’ammissibilità dei costi in incremento rispetto all’esercizio precedente ad una misura pari all’incremento del tasso programmato di inflazione. E’ evidente che detta norma inciderà in maniera estremamente restrittiva nei confronti delle imprese in crescita.”
E’ evidente che quanto previsto dalla normativa determina l’esigenza di muoversi in tempi strettissimi. Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
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