Riteniamo che sia utile fare chiarezza sui criteri introdotti del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 in merito all’accessibilità per le persone con disabilità alle edizioni digitali delle testate che accedono ai contributi all’editoria. Infatti, il primo comma dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede, tra gli altri criteri, che l’edizione digitale della testata debba essere diffusa attraverso siti o portali che sino datati delle funzionalità per consentire l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.
La genericità della norma determina alcune perplessità circa i requisiti effettivamente richiesti.
Il tema dell’accessibilità dei siti è, chiaramente, tecnico. In realtà la norma prevede come requisito il possesso delle funzionalità per consentire l’accesso; il che significa che il possesso dei requisiti andrebbe certificato dal fornitore del sistema digitale di pubblicazione del sito.
Con una faq, il Dipartimento per l’informazione e per l’editoria ha previsto che il possesso da parte del sistema dello standard W3C rappresenta adempimento dell’obbligo di legge. Ma la rispondenza del sito agli standard internazionali previsti dalla piattaforma W3C non è obbligatoria, nel senso che l’editore potrebbe dimostrare l’accessibilità del sito anche con altri strumenti, ossia attraverso software specifici idonei a garantire l’accesso ai contenuti alle persone affette da disabilità.
Riteniamo, pertanto, per il tecnicismo dell’argomento, che sia utile rivolgersi ai fornitori dei sistemi di pubblicazione dei siti e dell’edizione digitale della testata, invitandoli a rilasciare un attestato dal quale si desuma che il sito è stato realizzato o secondo gli standard previsti dal W3C oppure che nel sito siano presenti le funzionalità idonee a garantire l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.