Come abbiamo anticipato nella nostra circolare n. 34/2016, in questa sede ci occupiamo della nuova definizione di prodotto editoriale e di testata online. Queste nuove norme entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2017.
Le lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 3 della riforma modificano il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 che diventa: “Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicita’ regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e’ sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. Per “quotidiano on line” si intende quella testata giornalistica: a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie”.
Abbiamo evidenziato in grassetto la parte modificata dalla nuova legge.
Anzitutto, il carattere distintivo della testata ai fini dell’individuazione della pubblicazione assume una valenza di legge. La norma non è priva di implicazioni pratiche; a titolo esemplificativo, le cancellerie dei Tribunali potrebbero, in sede di applicazione della nuova normativa, non accettare le modifiche del nome della testata, nell’ipotesi in cui si perda il carattere distintivo del prodotto editoriale, chiedendo la registrazione di una nuova testata. E non solo. Va fatta una valutazione, caso per caso, della corrispondenza tra la testata registrata ed il titolo del giornale, tenendo conto che è questo che ha la funzione e la capacità distintiva del prodotto editoriale. Si tratta, quindi, di una norma che a prima lettura non ha implicazione pratiche, ma che in realtà pone non pochi problemi in sede applicativa.
La nuova definizione di testata telematica fa emergere, invece, diversi e ben più complessi problemi di analisi della norma.
Da una prima lettura, l’impianto della nuova definizione di quotidiano on line è pacifica, in quanto presuppone la registrazione, e conseguentemente l’individuazione del direttore responsabile, l’esclusività della distribuzione dei contenuti on line ed una differenza con l’edizione cartacea, la produzione, in prevalenza, di informazione, una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana e la non configurazione come semplice aggregatore di notizie.
Ma la norma, come detto, pone non pochi problemi, anche per l’assoluta mancanza di coordinamento con la disciplina in materia.
Il primo problema è rispondere al quesito: ma la registrazione di una testata quotidiana on line è, a questo punto, obbligatoria o facoltativa? Ricordiamo che l’articolo 3-bis della legge 16 luglio 2012, n. 103, prevede che: “le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati”. In altri termini, per i periodici è stato fissato un discrimine che sancisce, sulla scorta di dati quantitativi, l’obbligo di registrazione della testata telematica.
Con la nuova definizione di quotidiano on line sembra, invece, che il legislatore, probabilmente poco attento alla portata pratica della norma, abbia dato la facoltà ai produttori di contenuti di scegliere se configurare l’informazione prodotta nell’ambito dell’attività riconducibile alle testate giornalistiche e, quindi, sottoposta alla relativa disciplina, o lasciarla in una sorta di limbo. Infatti, mentre la normativa di settore punta ad individuare i responsabili dei contenuti prodotti, come esigenza di tutela dei terzi, la novella legislativa sembra andare in direzione opposta, ponendo quasi dei paletti ai quotidiani on line; tra l’altro, senza alcuna norma di coordinamento con la disciplina già esistente per i periodici sul web.
La confusione del legislatore emerge anche, e con chiarezza, dalla declinazione dell’obbligo di individuare il direttore responsabile, visto che è pacifico che una testata registrata presso il Tribunale debba aver nominato il responsabile.
Utile, invece, la precisazione che la mera trasposizione dell’edizione cartacea non rappresenta una testata telematica, ma – in linea con l’articolo 3 della legge 16 luglio 2012, n. 103 – una semplice edizione digitale.
Con questa circolare abbiamo terminato l’analisi dell’articolo 3 della riforma.
Nella prossima circolare descriveremo il funzionamento del fondo per il pluralismo e per l’innovazione.
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