Riteniamo utile soffermarci ancora una volta sui parametri relativi alla diffusione che a causa delle varie misure varate dal Governo relativamente ai contributi per l’esercizio 2020 e per il 2021 per la proroga prevista dal comma 7 bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , hanno subito negli ultimi tre anni una seria di eccezioni. Ricordiamo che in virtù della citata proroga il rapporto tra copie vendute e distribuite è stato ridotto al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, in luogo delle maggiori percentuali, il 30 per cento per le testate locali e il 20 per cento per quelle nazionali, previste dalla lettera e, comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Ricordiamo, ancora, che a seguito dell’entrata in vigore del comma 2-ter della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, anche per l’esercizio 2022, corrente, il rapporto da garantire per accedere ai contributi tra copie vendute e copie distribuite è pari al 25 per cento per le testate locali e al 15 per cento per quelle nazionali.
Ne deriva che, in assenza di ulteriori interventi normativi, a partire dall’esercizio 2023, il rapporto tra copie vendute e copie distribuite tornerà a essere pari al 30 per cento per le testate locali e al 20 per cento per quelle nazionali.