Circolare n. 35 del 10/12/2012 – Comunicazione annuale per le imprese richiedenti i contributi all’editoria – modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26/11/2008

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Con la delibera n. 556/12/CONS pubblicata sulla G.U. n. 282 del 03/12/2012, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto necessario anticipare il termine per la trasmissione della comunicazione annuale 2013 – relativa all’anno 2012 – in capo alle imprese iscritte richiedenti i contributi all’editoria modificando, quindi, la delibera 666/08/CONS recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazioni”.

Le imprese editrici di testate che accedono ai contributi di cui all’art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale 2013 – relativa all’anno 2012 – entro il 31 gennaio 2013.
Le informazioni richieste devono essere aggiornate al 31 dicembre 2012.

Ai soggetti di cui sopra vengono richieste le seguenti dichiarazioni:
1. Gli editori richiedenti i contributi di cui sopra devono produrre una dichiarazione degli assetti partecipativi contenente le seguenti informazioni;
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e delle titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che detengono azioni o quote dell’editore;
c) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e delle titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5% dei soci delle società di cui al punto b) e dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa, fino all’individuazione di tutte le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, partecipano al capitale sociale dell’editore richiedente i contributi;

2. Per ciascuno dei soggetti giuridici per i quali sono stati prodotti capitale sociale, elenco dei soci e titolarità delle partecipazioni, è fatto obbligo di indicare gli organi amministrativi;

3. Gli editori richiedenti i contributi di cui sopra devono trasmettere una dichiarazione con la quale comunicano le eventuali situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri soggetti iscritti al ROC relative all’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.

4. Gli editori richiedenti i contributi di cui sopra devono trasmettere una dichiarazione con la quale comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri soggetti iscritti al ROC in qualità di editori di giornali quotidiani, periodici o riviste o di soggetti esercenti l’editoria elettronica in essere relative all’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.

Per quest’anno, gli editori richiedenti i contributi di cui sopra per i quali la testata edita sia di proprietà di terzi, sono esentanti dal trasmettere, nell’ambito della comunicazione 2013, lo sviluppo degli assetti societari del proprietario della testata così come previsto dal comma 3 della sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria” di cui all’allegato B della delibera AGCOM n. 666/08/CONS.

Vi ricordiamo, inoltre, che a partire dal 16 ottobre 2012, tutte le comunicazioni dei soggetti iscritti al ROC, compreso le domande di iscrizione, devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.
In pratica, il legale rappresentante dell’operatore iscritto, per poter operare come tale sui servizi del portale, attraverso la smart card, dovrà configurare il proprio profilo affinché il sistema ne riconosca il suo ruolo. Fatto questo, qualora voglia delegare un terzo per uno o più servizi del portale, sarà necessario il conferimento di una subdelega nella quale indicherà i servizi per i quali si conferisce tale delega.
Il delegato, una volta abilitato, utilizzando la propria smart card, potrà operare sui servizi per i quali gli è stata conferita la delega.
In tale prospettiva, per coloro che si avvalgono della collaborazione del CCE relativamente alla compilazione e alla trasmissione degli adempimenti verso il ROC, segnaliamo l’importanza di munirsi, qualora non fosse già in Vostro possesso, della CNS per poter procedere alla delega nei nostri confronti.

Attesa l’imminente scadenza Vi invitiamo a contattarci per definire le modalità di attivazione del nuovo servizio e delle deleghe.

Si evidenzia che gli adempimenti di cui sopra sono condizione sine qua non per il rilascio dell’attestazione di regolarità richiesta dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria per l’erogazione dei contributi. Eventuali errori e/o ritardi nell’ottemperanza delle predette comunicazioni comporteranno il rilascio dell’attestazione di regolarità solo al termine di apposito procedimento sanzionatorio; inoltre, le dichiarazioni trasmesse rappresentano comunicazioni sociali e vengono trasmesse sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per cui eventuali errori o omissioni determinano anche responsabilità di carattere penale. Per tale ragione è necessario effettuare tutti i riscontri interni al fine di evitare errori di qualsiasi genere.

Ricordiamo, infine, che i soggetti iscritti al ROC che non beneficiano dei contributi di cui sopra, trasmettono la comunicazione annuale entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio per le società di capitale e le cooperative ed entro il 31 luglio per gli altri soggetti.

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