Come abbiamo anticipato nella nostra circolare n. 33/2020 provvediamo a passare in rassegna con singoli approfondimenti le diverse misure relative all’editoria adottate con il decreto legge c.d. rilancio convertito con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
La prima misura che prendiamo in esame è la forfettizzazione delle rese dei giornali, in quanto è sostanzialmente l’unica misura che non richiede disposizioni di attuazione e pertanto è immediatamente efficace.
L’articolo 187 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha elevato la percentuale di forfettizzazione delle rese dei giornali, limitatamente al 2020, all’ottanta per cento al novantacinque per cento.
Segnaliamo che nonostante la norma faccia un esplicito riferimento all’intero esercizio 2020, l’agenzia delle entrate ha anticipato che il beneficio troverebbe applicazione solo per le liquidazioni da maggio, data di approvazione della norma, a dicembre.
Ricordiamo che l’Iva sull’editoria ha un particolare regime, cosiddetto monofase, in ragione del quale l’Iva, che diventa un costo, sui prodotti editoriali viene assolto direttamente dall’editore che assorbe tutti gli adempimenti connessi all’applicazione dell’imposta.
L’articolo 74 del D.P.R. n. 622/1972 prevede che l’Iva sull’editoria possa essere assolta con due diversi regimi: sulla base delle copie vendute e sulla base della forfettizzazione delle rese.
Quando viene calcolato con il metodo della forfettizzazione delle rese il valore imponibile viene abbattuto della percentuale stabilita dalla legge. Percentuale, appunto, aumentata dall’ottanta al novantacinque per cento dall’articolo 187 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Senza alcun carattere di esaustività provvediamo a fare una esemplificazione per far comprendere l’impatto della nuova norma nell’ipotesi di un giornale che stampa e consegna in un mese 100.000 copie al prezzo facciale di 1 euro.
Le copie su cui calcolare l’Iva in ragione dell’abbattimento dell’ottanta per cento sono 20.000. Quindi l’iva viene calcolata, scorporandone il valore, su 20.000 euro ed è pari ad euro 769,23 (l’aliquota è del 4 per cento).
Il valore dell’Iva a debito deve essere riportato sul registro delle tirature ed in sede di liquidazione l’importo di euro 769,23 va sommato al valore delle operazioni imponibili attive (pubblicità ad esempio) per determinare il valore dell’Iva a credito o a debito.
In contabilità andrà fatta una scrittura molto semplice con in dare, è un costo che va classificato come onere diverso di gestione, l’Iva editoria e in avere il debito verso l’Erario per Iva.
Con la nuova percentuale di forfettizzazione le copie su cui calcolare l’imposta sono 5.000, per cui l’imposta, calcolata su un valore di 5.000 euro, è pari ad euro 192,30. I metodi di rilevazione contabili sono sempre gli stessi.
In sintesi, il risparmio di imposta per un giornale che stampa e distribuisce 100.000 copie in un mese è di euro 576,93. Ricordiamo che questa agevolazione è prevista solo fino al 31 dicembre 2020.
Non siamo entrati nel merito delle diverse implicazioni del regime Iva editoria per garantire la facilità di lettura della presente circolare.
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