Circolare n. 34 del 22/09/2008 – Bozza Regolamento di semplificazione contributi editoria – prima parte – stampa

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Il Governo, in attuazione dell’art. 44 del decreto legge n. 112 del 2008, ha presentato alle associazioni di categoria una bozza del regolamento di semplificazione e delegificazione.

Alle associazioni è stato assegnato il termine perentorio del 30 settembre per formulare osservazioni o proposte sul testo presentato.
Nel seguito forniremo un dettaglio articolo per articolo delle novità introdotte che, spesso, vanno, a nostro avviso, oltre la delega contenuta nell’art. 44.
Segnaliamo che il Regolamento è molto complesso e si compone di 24 articoli. Per questa ragione abbiamo deciso di suddividere la nostra informativa in tre circolari. La prima sui contributi diretti alle imprese editoriali, la seconda sui contributi all’emittenza radiotelevisiva e la terza sui contributi indiretti. Le successive due circolari vi verranno inviate nei prossimi giorni. Segnaliamo, inoltre, che si tratta di una prima lettura di un testo molto complesso.
Ricordiamo, in premessa, che a prescindere dal contenuto del testo, il profilo di maggior rilievo è quello della copertura del fabbisogno attraverso il necessario stanziamento. Stanziamento, allo stato, insufficiente.

ART.1
(Presentazione delle domande)

1. A decorrere dall’anno 2009, le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, sono presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, per via telematica e sottoscritte con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per i giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine per mezzo di raccomandata postale.

Con l’articolo in oggetto viene introdotto l’obbligo di presentare le domande di accesso ai contributi diretti all’editoria in via telematica, sottoscritti con firma digitale, secondo le direttive tecniche che verranno pubblicate sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell’ipotesi di giustificati motivi la domanda potrà essere presentata anche attraverso raccomandata postale a r.r. Il termine per la presentazione delle domande rimane invariato al 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento dei contributi. Segnaliamo che detta disposizione entrerebbe in vigore a partire dalla domanda di accesso ai contributi relativi all’esercizio 2008 e che, pertanto, è necessario prepararsi alla trasmissione telematica della domanda.

ART. 2, comma 1
(Disposizioni relative ai requisiti per l’accesso ai contributi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero, 2 quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, e di cui al comma 2 dell’art. 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, sono ammesse ai contributi di cui all’articolo 3 a condizione che la testata edita sia effettivamente venduta nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali, e di almeno il 30 per cento per quelle locali. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all’impresa editrice che richiede il contributo, ovvero distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB. AI fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.

Il comma in commento rappresenta una delle più significative innovazioni introdotte dal Regolamento.
In pratica, viene cambiata la condizione per l’accesso ai contributi relativa alla distribuzione. Infatti, la diffusione dovrà essere pari al 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali (in luogo dell’attuale 25 per cento) ed al 30 per cento (in luogo dell’attuale 40 per cento) per le testate locali. Le testate nazionali vengono definite quelle testate che vengono distribuite in almeno 5 regioni (mentre attualmente sono ritenute testate locali quelle che diffondono almeno l’80 per cento in una sola regione). La reale novità è che per copie distribuite si intendono esclusivamente quelle diffuse attraverso il canale delle rivendite o dell’abbonamento a titolo oneroso. La distribuzione ammessa deve avvenire attraverso contratti con società di distribuzione non collegate con l’impresa editrice. Vengono esplicitamente escluse dal novero delle copie ammesse le copie vendute in blocco.

ART. 2, comma 2

2. Le cooperative di cui all’articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, devono essere composte in prevalenza dai giornalisti. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2009 la maggioranza dei soci deve risultare dipendente dell’impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Vengono introdotti due nuovi obblighi. Il primo è che le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti, superando, di fatto, la figura della cooperativa composta da giornalisti e poligrafici, introdotta dall’art. 6 della legge n. 416/81. Inoltre, la maggioranza dei soci deve essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale norma rappresenta uno strumento per evitare il controllo della cooperativa attraverso soci di comodo.

ART. 2, comma 3

3. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2009, le imprese editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, continuano ad accedere ai contributi di cui all’articolo 3, commi 2 e 2 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, avendone i requisiti, a condizione che si costituiscono, entro l’anno medesimo, in cooperative giornalistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e del comma 2 del presente articolo.

L’articolo rappresenta un’evoluzione dell’art. 153 della legge n. 388/00. Infatti, le cooperative costituite ai sensi di quell’articolo e che per tale ragione percepiscono i contributi, sono tenute ad adeguarsi alle norme previste dall’art. 6 della legge n. 416/81 e successive modificazioni (cooperative giornalistiche i cui principali obblighi sono quelli di associare almeno il 50 per cento dei giornalisti assunti con contratto di esclusiva, l’obbligo di ammettere i dipendenti giornalisti dietro semplice domanda e voto segreto), devono essere composte in prevalenza da giornalisti (ricordiamo che gli altri soci devono essere poligrafici o grafici per quanto disposto dal comma 458 dell’articolo 1 della legge 266/05 del 23 dicembre 2005) e la maggioranza dei soci deve essere assunta dalla medesima cooperativa.

ART. 3 commi 1 e 2
(Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. I contributi alle imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2 e 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero di cui al comma 2 ter dello stesso articolo, nonché alle imprese editrici di quotidiani di cui al comma 2 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in qualunque forma costituite, consistono in un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché in un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 25 milioni di copie annue; l’ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.
2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all’articolo 3, comma 2 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2 quater dello stesso articolo, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in qualunque forma costituite, consistono in un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore ad 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché in un importo variabile nella misura di 0,09, per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 25 milioni di copie annue. L’ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.

Con l’articolo in oggetto viene cambiato in maniera radicale il sistema di calcolo dei contributi. Infatti, viene abrogato tutto l’attuale impianto che viene sostituito da un sistema di calcolo oggettivamente più semplice e vengono abolite le differenze tra organi di partito ed altri soggetti.

Per i quotidiani, il contributo è composto da una parte fissa pari al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili con un limite massimo di 2 mni di euro ed una parte variabile calcolata sulle copie distribuite ai sensi del precedente comma 1 dell’art. 2 (quindi vanno escluse le copie diffuse in blocco) in ragione di un importo di 0,9 centesimi per copia con un limite massimo di 25 mni di copie all’anno. Il contributo complessivo, che, per quanto detto, non può eccedere a 4.250.000 euro, non può comunque, essere superiore al 60 per cento dei costi ritenuti ammissibili.
Per i quotidiani editi in lingue di confine e per i periodici il contributo è composto da una parte fissa pari al 30 per cento dei costi ritenuti ammissibili con un limite massimo di 300 mila euro per i periodici ed 1 mne di euro per i quotidiani ed una parte variabile calcolata sulle copie distribuite ai sensi del precedente comma 1 dell’art. 2 (quindi vanno escluse le copie diffuse in blocco) in ragione di un importo di 0,20 centesimi per copia con un limite massimo di 25 mni di copie all’anno. Il contributo complessivo, non può comunque, essere superiore al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

ART. 3 comma 3

3. Alle agenzie di stampa di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e alle agenzie di informazione radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riconosciuto per ciascuna impresa un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.

Il terzo comma disciplina le modalità di calcolo dei contributi a favore delle agenzie di stampa. Non vi sono modifiche sostanziali rispetto all’attuale disciplina, in quanto il contributo è già fissato in misura pari al 30 per cento dei costi, nella misura massima di 1 mne di euro.

ART. 3 comma 4

4. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, sono considerati ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili.

Il quarto comma prevede che il costo per l’acquisto di servizi editoriali non può superare il 10 per cento degli altri costi ritenuti ammissibili. Il limite è riferito all’acquisito di pagine intere o parti di esse. A nostro avviso, il limite in oggetto si aggiunge a quello già esistente in materia di collaborazioni giornalistiche introdotto dal comma 455 dell‘articolo 1 della legge 266/05 del 23 dicembre 2005.

ART.4
(Disposizioni per favorire lo sviluppo dell’occupazione nel settore editoriale)

1. A decorrere dei contributi relativi all’anno 2009, il contributo calcolato ai sensi dell’articolo 3 per le imprese editrici di quotidiani in misura superiore a 2 milioni di euro, è ridotto del 20 per cento ove l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato; il contributo calcolato ai sensi dell’articolo 3 per le imprese editrici di periodici in misura superiore a 400 mila euro, è ridotto del 20 per cento ove l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato.

L’articolo in oggetto, a nostro avviso, scarsamente efficace, prevede che a decorrere dall’esercizio 2009 il contributo venga ridotto in misura del 20 per cento per la quota eccedente i 2 mni di euro nell’ipotesi di meno di 5 giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo indeterminato per i quotidiani e per la quota eccedente i 400 mila euro nell’ipotesi di meno di 3 giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo indeterminato per i periodici. La scarsa efficacia della norma è legata alla circostanza che detto limite si applica solo per la quota eccedente un valore molto significativo di contributo.

ART. 5
(Situazioni di collegamento e controllo)

1. Le situazioni di collegamento e controllo fra imprese editrici, ostative all’erogazione dei contributi, sono definite dall’articolo 2359 del Codice civile, nonché dall’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara l’insussistenza di tali rapporti ovvero indica dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l’impresa stessa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su richiesta del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, comunica, relativamente alle imprese richiedenti i contributi, gli assetti societari e la conformità degli stessi alla normativa vigente, nonché l’esistenza di partecipazioni o rapporti tra le imprese medesime, qualora rilevanti per la configurazione di ipotesi di controllo o collegamento, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 11 ter e 13, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L’articolo in commento riprende il tema del controllo tra imprese editrici che fruiscono dei contributi diretti all’editoria. L’articolo prevede che tutte le imprese debbano presentare una dichiarazione con la quale formalizzano l’inesistenza di rapporti di collegamento o di controllo o, nell’ipotesi positiva, quali sono le imprese che controllano o sono controllate o collegate. E’ importante segnalare la nuova procedura che, giustamente, fa ricadere l’onere delle verifiche sull’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

ART. 6
(Attività di controllo)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, ai sensi dell’apposito protocollo d’intesa, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
2. Annualmente il Dipartimento per l’informazione e l’editoria trasmette alla Guardia di Finanza, ai sensi della Convenzione vigente tra la stessa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.

La norma, attuata in esecuzione della convenzione stipulata con la Guardia di Finanza dal precedente Governo, prevede che copia di tutta la documentazione venga trasmessa al competente nucleo speciale.

ART. 7
(Termine di decadenza dal diritto a percepire i contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250)

1. Il termine di decadenza per le imprese editrici che non abbiano adempiuto all’onere dell’invio della completa e regolare documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti e per il calcolo dei contributi, già fissato, per gli anni antecedenti il 2007, dall’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo 2, comma 128, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, in un anno dalla presentazione della relativa domanda, è stabilito per tutte le imprese in un anno a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande.

L’articolo in oggetto fissa un termine perentorio per tutte le domande di contributi presentate per esercizi precedenti il 2007 (anno di entrata in vigore della norma che prevede che il termine per la presentazione delle domande è il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento). Il termine per il perfezionamento della documentazione a supporto delle domande presentate fino al 31 gennaio 2006 è di un anno dalla presentazione delle domande stesse. E’ evidente che per il futuro rimane il temine del 30 settembre.

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