L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in virtù delle recenti innovazioni legislative, con la delibera n. 397/13/CONS ha rinnovato il regolamento dell’Informativa Economica di Sistema (IES).
La novità principale è l’estensione dell’obbligo di comunicazione a tutti i soggetti che raccolgono, direttamente o indirettamente, la pubblicità on-line.
I soggetti obbligati, quindi, sono gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità on line e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.
Restano esentati dall’obbligo dell’invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti che, pur obbligati nell’ambito della suddetta normativa, abbiano, nell’anno di riferimento, ricavi totali, incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici, riferibili alle attività rilevate dall’Informativa Economica di Sistema, pari a zero euro.
Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità al modello che sarà disponibile, prima del 15 luglio 2013, sul sito web dell’Autorità www.agcom.it, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”, e trasmessa all’indirizzo: ies@cert.agcom.it.
Solo per questo anno, il termine iniziale per l’invio della comunicazione all’Informativa Economica di Sistema (IES), verrà posticipato al 15 luglio con conseguente differimento del termine finale al 15 ottobre 2013.
Segnaliamo che saranno ritenuti validi esclusivamente i modelli trasmessi in formato dinamico originario (non saranno accettate, ad esempio, le copie scannerizzate del modello), in quanto il sistema di acquisizione automatica del modello dalla casella di posta elettronica certificata non risulta in grado di interpretare altri formati e/o altri allegati.
Ricordiamo, infine, che la violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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