Circolare n. 34 del 06/12/2005 – Decreto del Ministero delle attività produttive

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Egregio Editore,

la normativa in tema di cooperative e di mutualità prevalente è in fase di prima applicazione; ragione per cui numerosi temi applicativi attendono interpretazioni autentiche o pronunce giurisprudenziali.

Con la presente, Vi segnaliamo che il Ministero delle Attività produttive è intervenuto recentemente con un decreto di concerto con il Ministero dell’economia e della finanza in materia di cooperative giornalistiche, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, che ai fini del calcolo della mutualità prevalente, non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperative instaura, nei limiti delle condizioni previste dalle disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionali. Ferma rimanendo l’ermeticità della disposizione, riteniamo che tutti i compensi corrisposti a titolo di cessione di diritto d’autore vadano esclusi dal calcolo dei parametri per la mutualità prevalente.

Inoltre il medesimo decreto, in relazione alle cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche, prevede che i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione, quando derivano dallo svolgimento di attività con le Pubbliche Amministrazioni, per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per soddisfare l’interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione, siano assimilabili a quelli provenienti dall’attività con i soci.

Restando a disposizione cogliamo l’occasione per porre cordiali saluti.

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