Dal prossimo 20 ottobre si apre la finestra temporale per chiedere l’accesso al credito d’imposta per l‘acquisizione dei servizi digitali introdotto dall’articolo dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 e prorogato per l’esercizio 2021. Ricordiamo che la disposizione in oggetto è stata prorogata agli esercizi 2021 e 2022 dal comma 610 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Proviamo con carattere di sintesi a ripercorrere la disciplina in materia.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare di questa misura le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che abbiano la sede legale in Italia o in uno Stato dell’Unione europea a condizione che abbiano una stabile organizzazione in Italia cui ricondurre l’attività oggetto di agevolazione. Inoltre, le imprese devono avere una classificazione ATECO 58.13 o 58.14 (nell’ipotesi in cui l’impresa svolga anche altre attività e, pertanto, abbia più codici ATECO, nella domanda si dovranno indicare tutti i codici dell’impresa); chiaramente la stessa impresa potrà richiedere il contributo solo per i costi afferenti le testate digitali editate e deve avere almeno uno dei codici ATECO richiesti. Inoltre, è condizione per accedere ai benefici l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione. Condizione per beneficiare del credito d’imposta è avere alle proprie dipendenze almeno un dipendente, anche non giornalista, assunto con contratto a tempo indeterminato, anche part time. Il requisito del dipendente deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda.
La società deve editare una testata anche digitale. Quindi, laddove vi sia una registrazione in Tribunale per la sola edizione cartacea, bisogna verificare che al ROC sia stata comunicata l’esistenza della testata anche in edizione digitale, senza alcuna necessità di effettuare integrazione presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di competenza. È opportuno procedere a questa verifica prima di presentare la domanda. Questo requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e non per il 2020, ossia l’anno nel quale sono state sostenute le spese.
Sono esplicitamente escluse da questa misura le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
I contributi, inoltre, non sono cumulabili con altre agevolazioni per la stessa categoria di beni e servizi.
Costi ammissibili
Sono agevolabili le spese effettuate nel corso del 2020 per l’acquisto dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per l’information technology per la gestione della connettività.
In relazione ai costi ammissibili, dalle faq pubblicate emerge con chiarezza che i costi debbano avere una funzione di natura evolutiva, ossia devono essere rivolti a migliorare le performance delle edizioni stesse, mentre tutti i costi di natura corrente vanno esclusi dalla misura. In altri termini, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per correlare i vari social network dove vengono proposti i contenuti del sito sono ammissibili a condizione che abbiano natura migliorativa dell’impianto complessivo della rete di diffusione dei contenuti e non rappresentino dei semplici costi di realizzazione degli articoli. In relazione ai costi di information technology per la gestione della connettività il Dipartimento ha limitato gli stessi al costo per l’acquisto dei dispositivi di rete e ai costi per l’acquisto dei servizi di collegamento a Internet. Sono esclusi i costi per l’acquisto dei pc, dei dispositivi mobili e di tutta l’infrastruttura tecnologica non direttamente connessa alla gestione della connettività. Inoltre, lo stesso Dipartimento ha escluso i costi per servizi di e-commerce, per le licenze di utilizzo di software di grafica e per i canoni per i servizi di utilizzo, assistenza e supporto di app mobili.
Nell’ipotesi in cui alcuni costi siano correlati anche ad altre attività l’impresa dovrà richiedere al fornitore un’attestazione circa la quota di costo riferibile all’edizione digitale ammissibile o riparametrare i costi in base al rapporto tra i ricavi della testata digitale registrata e i ricavi complessivi.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese sostenute ed è soggetto a riparto proporzionale nell’ipotesi in cui il fabbisogno sia superiore rispetto allo stanziamento di 10 mni di euro. La misura è, comunque, soggetta al regime del de minimis. In altri termini, il contributo erogato non può essere superiore al valore di euro 200.000 che va considerato nell’arco di un triennio e cumulato ad eventuali altri contributi ed agevolazioni soggette al medesimo regime.
Presentazione della domanda
La domanda di contributi potrà essere presentata dal 20 ottobre 2021 al 20 novembre 2021 esclusivamente in via telematica attraverso una procedura disponibile nell’area riservata del Dipartimento informazione ed editoria del portale impresainungiorno.gov.it. La domanda dovrà essere predisposta e presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa editrice, senza la possibilità di delegare tale attività a terzi.
Le spese per le quale viene richiesto il contributo devono essere oggetto di un visto di conformità rilasciato da un Caf, da un dottore commercialista iscritto all’albo o da un revisore legale dei conti. Il visto di conformità non andrà trasmesso in sede di presentazione della domanda, ma deve essere esibito nell’ipotesi di richiesta.
Fruizione del credito
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, una volta ottenuto il riconoscimento del diritto al contributo attraverso la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto che avverrà sul sito del Dipartimento informazione ed editoria entro il 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di concessione del contributo e in quelle successive nell’ipotesi in cui lo stesso venga utilizzato in più esercizi.