Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 247/23/CONS, sono state pubblicate le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della provincia di Trento e dei Consigli delle province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 22 ottobre 2023”.
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
In relazione ai programmi di comunicazione politica, trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che deve essere consentita una effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.
La parità di condizioni deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, alle forze politiche che costituiscano da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto dei Consigli comunali da rinnovare, il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, l’accesso è garantito:
– ai candidati;
– alle liste o coalizioni di liste di candidati.
In ogni caso, il tempo disponibile è ripartito in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e b).
Nell’ipotesi in cui una delle due parti non partecipi alla trasmissione, non viene pregiudicato l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, cui chiaramente non viene attribuito un diritto di presenza maggiore. Nel corso della trasmissione deve essere fatta esplicita menzione delle predette assenze.
Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
- emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
- emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni devono essere comunicati – anche a mezzo telefax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi. Laddove sia possibile, le trasmissioni di comunicazione politica devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Nelle trasmissioni è consentita la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai soggetti politici partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità.
Le trasmissioni sono sospese a partire dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, le emittenti televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
Per la trasmissione di tali messaggi politici, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono osservare le seguenti modalità:
1) i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
2) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
3) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
4) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
5) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
6) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve invece essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tipo.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, devono, inoltre:
a) rendere noto il loro intendimento mediante la divulgazione di un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, e che deve contenere:
– il numero massimo dei contenitori predisposti;
– la collocazione nel palinsesto;
– gli standard tecnici richiesti;
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tal fine, possono essere utilizzati anche i modelli disponibili sul sito dell’AgCom.
Messaggi politici autogestiti a pagamento
Fino al prossimo 20 ottobre 2023, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono dare notizia del loro intendimento mediante un avviso (v. Allegato 1 come esempio) da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. Nell’avviso si informa che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e Posta elettronica / fax, è depositato un documento (v. Allegato 2 come esempio), consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
Allegato 1 – Comunicato Preventivo Trento e Bolzano (Emittenti Radiotelevisive)
Allegato 2 – Documento Analitico Trento e Bolzano (Emittenti Radiotelevisive)
– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
– le modalità di prenotazione degli spazi;
– le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
La prima messa in onda del suddetto avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale. Inoltre, ai richiedenti gli spazi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
Ciascuna emittente è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi.
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
Per le emittenti televisive, i messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la dicitura “Messaggio elettorale a pagamento“, con l’indicazione del soggetto politico committente.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dalle norme previste per le emittenti locali esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004. In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal codice di autoregolamentazione.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
CIRCUITI DI EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
Ai fini della presente normativa, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali.
Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali.
Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
I sondaggi politici ed elettorali possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
La “nota informativa” costituisce parte integrante del sondaggio, deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro e deve contenere le seguenti indicazioni (di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio):
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il nome del committente e dell’acquirente;
c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
f) l’indirizzo o il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.
La nota informativa deve essere pubblicata nei mezzi di comunicazione di massa, unitamente al sondaggio in forma descrittiva o sintetica, in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico. Nei lanci di agenzia, in luogo della nota informativa, sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come sopra disciplinata, ma deve fornire elementi utili ad individuare il sondaggio a cui fa riferimento.
Qualunque sia la forma scelta, la pubblicazione dei sondaggi deve rispettare la normativa sulla tutela della privacy e i dati devono essere pubblicati in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche. Durante le campagne elettorali e referendarie, nel caso in cui i mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità previste dal regolamento in oggetto. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto. È altresì vietato riportare dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dal regolamento in oggetto, nel periodo precedente a quello del divieto.