Circolare n. 31 del 24/06/2022 – Prorogata la scadenza per l’invio dell’Informativa economica di sistema all’AgCom

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Considerando l’esigenza di implementare alcuni servizi evolutivi in grado di migliorare alcune funzionalità dei processi di acquisizione dei dati economici e che tali nuove funzionalità richiedono un tempo di sviluppo adeguato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 182/22/CONS, ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza per l’invio della comunicazione IES2022 (Informativa Economica di Sistema) sino alla data ultima del 31 ottobre 2022 in luogo del prossimo 31 luglio 2022.

Ricordiamo che la modalità di compilazione e di trasmissione dell’informativa economica di sistema è cambiata. Dallo scorso anno, infatti, non è più possibile scaricare i modelli e inviarli a mezzo PEC ma bisogna accedere ai servizi per la compilazione e l’invio autenticandosi al portale https://servizionline.agcom.it/ utilizzando una delle seguenti utenze: SPID, CIE e TS-CNS.

Ricordiamo, inoltre, che l’IES è una dichiarazione annuale obbligatoria prevista dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 397/13/CONS e successive modifiche e integrazioni cui sono tenuti tutti i soggetti che operano nel settore dei media.

In particolare, i soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i fornitori di motori di ricerca on line.

Sono altresì tenute all’invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti che svolgono le predette attività.

Tali soggetti sono tenuti a produrre i documenti contabili e le informazioni utili alla individuazione dei ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione così come risultante da tali bilanci.

Sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione i soggetti che, nell’anno di riferimento (2021), abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.

Ricordiamo, infine, che la violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

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