Egregio Editore,
come saprà, il Governo nella giornata di oggi ha presentato con un proprio emendamento un nuovo testo che va a modificare totalmente il disegno di legge (c.d. finanziaria 2007) approvato dalla Camera e discusso solo in parte in Commissione Bilancio al Senato.
Sul nuovo testo il Governo porrà la fiducia sia al Senato che alla Camera., Quindi lo stesso non è emendabile.
In relazione ai temi connessi all’editoria ed all’informazione da una prima lettura ci pare che vadano vanno analizzati i commi dal 749 al 749-quater dell’articolo 1 (unico articolo del provvedimento).
Il comma 749 prevede testualmente che: “Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 4 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro per l’anno 2009”.
Con la norma in oggetto, le risorse destinate ai fondi per l’emittenza locale erogati dal Ministero delle Comunicazioni e gestite a livello locale dei Corecom regionali vengono integrate con nuovi e robusti stanziamenti.
Il comma 749-bis prevede testualmente che: “in attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell’informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell’editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata alle comunità italiane all’estero e le imprese no profit”.
A nostro avviso, sotto il profilo giuridico la norma in oggetto non ha alcun valore in quanto prevede che il Governo presenti entro sei mesi alle Camere un disegno di legge, avente ad oggetto il riordino della disciplina dell’editoria. Non è una delega ed il Governo, che non necessita di un provvedimento del genere per presentare una proposta di legge. E’ evidente che si è andati verso una legittimazione della c.d. commissione Cheli.
Il comma 749-ter prevede testualmente che: “Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
Con questa norma è rientrato dalla finestra l’art. 26 del decreto legge collegato alla finanziaria che potrà avere effetti negativi sia per la certificazione dei bilanci che per l’accesso al credito. Decade, infatti, il diritto ad incassare i contributi entro l’esercizio successivo e viene previsto uno slittamento di tale diritto di credito sine die.
Il comma 749-quater prevede testualmente che “I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall’anno 2007, il finanziamento annuale di cui al periodo precedente spetta, nella misura del 15% dell’ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Come per il comma precedente, è stato reintrodotto dalla finestra quanto previsto dall’art. 26 del decreto legge di accompagnamento della finanziaria. In pratica per le emittenti satellitari organi di partito si applicano gli stessi requisiti di rappresentatività previsti dalla legge sull’editoria, salvando un’unica emittente.
Inoltre, da una prima lettura pare che sia stato stornato il rifinanziamento del fondo editoria. Sul punto torneremo appena possibile.
Cordiali saluti.
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