Circolare n. 30 del 31/10/2012 – Chiarimenti sul nuovo regime dell’IVA per cassa opzionabile dal 1 dicembre 2012

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L’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012, detta le regole generali di funzionamento del nuovo regime dell’Iva per cassa, che troverà applicazione con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, sostituendo il precedente regime Iva ad esigibilità differita sancito dall’art. 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato diffuso sul sito web del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) il relativo decreto attuativo, datato 11 ottobre 2012.
L’art. 6 del D.P.R. 633/1972 individua il momento (differenziato in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi) di effettuazione dell’operazione ai fini Iva. L’obbligo del versamento dell’imposta sorge, dunque, alla stipula dell’atto per i beni immobili; alla consegna o spedizione per i beni mobili (nel caso di fattura differita il termine decorre sempre dalla data di effettuazione delle operazioni riepilogate nella fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo); al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi; alla data di emissione della fattura se precedente a quella di effettuazione dell’operazione.
L’applicazione della regola generale obbliga, quindi, il cedente/prestatore all’emissione della fattura e al successivo versamento dell’Iva a prescindere dall’ incasso del corrispettivo indicato.
L’introduzione del regime opzionale dell’Iva per cassa, prevista in origine dall’art. 7, D.L. 185/2008, aveva invece permesso di rinviare il momento in cui sorge l’obbligo di versamento dell’imposta in capo al fornitore alla data di pagamento della fattura da parte del cliente. Tale facoltà non era però ammessa a tutti in via generale, ma solo ai contribuenti che avessero presentato i seguenti requisiti: volume d’affari non superiore a 200 mila euro annui; operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva (imprese o lavoratori autonomi); indicazione, in fattura, della dicitura ”operazione con imposta a esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 185/2008”.
Dando attuazione a quanto previsto dall’art 32-bis del D.L. 83/2012, il decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre scorso ha modificato il precedente regime dell’Iva per cassa.
L’art. 8 del decreto in esame fissa l’applicazione della norma a partire dal 1° dicembre 2012.
La data del 1° dicembre consentirà, quindi, ai contribuenti mensili di optare per il nuovo regime già nella liquidazione del mese di dicembre, mentre per i trimestrali, pur non escludendo tale possibilità, la gestione diverrebbe più complessa per la coesistenza dei due differenti regimi di liquidazione: liquidazione ordinaria per i mesi di ottobre e novembre e liquidazione per cassa per il solo mese di dicembre.

Il nuovo regime di liquidazione Iva può essere applicato, mediante opzione, dai contribuenti (esercenti attività d’impresa, arte o professione) che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Per i soggetti che iniziano una nuova attività, l’opzione è ammessa per i contribuenti che prevedono di realizzare nell’anno un volume d’affari non superiore a tale cifra.
Qualora nel corso dell’anno sia superato il limite di 2 milioni di euro di volume d’affari, le disposizioni dell’Iva per cassa non sono più applicabili a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.
Per coloro che aderiscono al nuovo regime, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione (soggetti passivi Iva) diviene esigibile all’atto dell’incasso dei relativi corrispettivi, o comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato assoggettato, prima dello scadere del termine annuale, a procedure concorsuali.
Per i soggetti che optano per l’Iva per cassa anche il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
A differenza della precedente normativa (art. 7, D.L. 185/2008) il nuovo regime non ha effetti per i soggetti, (cessionari o committenti) che non abbiano esercitato l’opzione. Per questi ultimi, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge all’ordinario momento di effettuazione dell’operazione.
Tale regime, quindi, ha effetto solo per i contribuenti che abbiano optato e non per i loro clienti.
L’Iva per cassa non si applica alle cessioni e prestazioni effettuate da soggetti che operano in regime speciale, né alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, né a quelle in reverse charge, né tantomeno alle operazioni ad esigibilità differita di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo del D.P.R. 633/1972.
Le modalità di opzione del regime (e della eventuale revoca) saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, atteso per le prossime settimane.

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