Il 15 settembre u.s. Il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, la proposta di legge C. 3317 rubricata: “Istituzione del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria” che, pertanto, andrà a breve in discussione alla Camera per l’approvazione definitiva. Riteniamo che le probabilità che la riforma venga approvata entro poche settimane siano altissime.
Sotto il profilo generale, non sono intervenute modifiche sostanziali rispetto al testo iniziale di cui abbiamo, in sintesi, dato notizia nella nostra circolare n. 6/2016.
Per questa ragione evitiamo duplicazioni, ma chiediamo di concentrare l’attenzione sulle norme che potrebbero trovare applicazione già per il 2016. Non entreremo, infatti, in questa circolare nel merito delle numerose disposizioni che concernono la delega del legislatore al Governo per effettuare una più incisiva riforma delle disposizioni in materia di sostegno pubblico alla stampa. Ciò in quanto a prescindere dai tempi di approvazione della legge, le disposizioni delegate richiedono l’adozione di una serie di decreti di attuazione che, comunque, verranno adottati non prima del 2017. Per questa ragione, ribadiamo, ci concentriamo in questa circolare solo sulle disposizioni di immediata attuazione e che trovano, pertanto, applicazione già dall’esercizio in corso.
E ci riferiamo, in particolare, al nuovo limite dei contributi di cui alla legge 250/90 e s.m. che verranno svincolati definitivamente da quelli erogati nel 2010 ma che, invece, non potranno essere superiori al cinquanta per cento dei ricavi da vendita di copie e da pubblicità. Si tratta, in altri termini di un ulteriore limite, in quanto i criteri di calcolo del contributo restano immutati, di cui si deve, chiaramente tenere conto. Ribadiamo che questa norma entra in vigore dal 2016. Per semplicità, nella tabella allegata abbiamo provato a proporre due esempi di scuola.
In ambedue le ipotesi si è proceduto ad una verifica del contributo calcolato con i vecchi criteri per l’impresa esaminata. Il contributo determinato è pari ad euro 932.000. Nella prima ipotesi, l’impresa in esame ha ricavi per euro 2.460.000; il cinquanta per cento degli stessi è pari ad euro 1.230.000. Pertanto, il contributo teoricamente spettante sarà pari ad euro 932.000, ossia al minore tra i valori del contributo calcolato sui costi e quello derivante dall’applicazione del nuovo limite sui ricavi. Nella seconda ipotesi, inceve, l’impresa in esame ha ricavi per euro 1.440.000; il cinquanta per cento degli stessi è pari ad euro 720.000. Pertanto, il contributo teoricamente spettante sarà pari a quest’ultima cifra, in quanto il nuovo limite trova piena applicazione.
Inoltre, in relazione alla tempistica di presentazione della documentazione istruttoria alla domanda di contributi, tutta la documentazione (con la sola esclusione del bilancio e delle relazioni di certificazione inerenti lo stesso, il prospetto dei costi di testata, i pagamenti e la diffusione) relativa al 2016 dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2017, unitamente alla domanda di contributi. Questa circostanza, chiaramente, comporterebbe la necessità di attivare con tempestività delle nuove procedure in modo da garantire il rispetto delle nuove scadenze la cui violazione determina la decadenza dal diritto ai benefici.
A breve, invieremo un’ulteriore circolare per spiegare in maniera dettagliata gli ambiti dell’ampissima delega che il legislatore ha attribuito al Governo per riformare ulteriormente il sistema di sostegno all’editoria. Come detto, questa delega verrà esercitata attraverso decreti attuativi e, pertanto, non potrà avere alcun effetto sui contributi relativi al 2016.
Sarà nostra cura aggiornarVi, come sempre, sugli sviluppi.
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