Negli ultimi mesi molte imprese sono state contattate dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per il pagamento del contributo dovuto.
Riteniamo utile con una breve circolare ricostruire la normativa e, conseguentemente, gli adempimenti ed il contributo.
Il CONAI è un consorzio privato ed è disciplinato dall’articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; e l’adesione è obbligatoria per le imprese che producono, vendono o utilizzano imballaggi.
Gli editori di quotidiani e periodici rientrano chiaramente nella categoria degli utilizzatori che hanno un livello di adempimenti inferiori rispetto ai produttori.
Inoltre, nell’ipotesi in cui venga affidato a soggetti terzi tutto il processo di produzione industriale e di distribuzione del prodotto e non venga importata la carta dall’estero, l’impresa editrice è tenuta esclusivamente all’adesione al CONAI. Riteniamo che, salve rare eccezioni, questa ipotesi riguardi la maggioranza delle imprese editrici.
Al fine di aderire al CONAI, occorre inoltrare la domanda allo stesso attraverso il modello, nel quale deve essere dichiarato di aderire alla categoria degli utilizzatori (di imballaggi) ed alla categoria di sottoutilizzatori. Inoltre, va sottoscritta la quota di adesione.
ALLEGATO 1 – domanda di adesione CONAI
La quota di adesione si suddivide in una quota fissa di euro 5,16 (cinque/16) e di un importo variabile. L’importo variabile è dovuto solo nell’ipotesi in cui l’impresa abbia conseguito nell’anno precedente ricavi complessivi per vendite e prestazioni superiori ad euro 500 mila. A tal fine, rilevano solo i ricavi da vendita del prodotto cartaceo e non i ricavi da vendita degli spazi pubblicitari.
L’importo variabile della quota di partecipazione è pari allo 0,015% dei costi di acquisto degli imballaggi. L’ammontare massimo dell’importo variabile della quota di partecipazione è di euro 100 mila.
Visto che il costo degli imballaggi è quasi sempre ricompreso nel prezzo di altri servizi, come quello di confezionamento del prodotto editoriale, di acquisto della carta o degli oneri di distribuzione, qualora non fosse possibile separare il costo degli imballaggi da quello delle merci in essi contenute, si può ricorrere ad un criterio standard sostitutivo in base al quale il costo degli imballaggi si presume pari all’1,66% del costo delle merci.
Per facilitare l’adempimento dell’adesione, abbiamo provato a fare tre ipotesi.
Ipotesi 1:
Ricavi da vendita dei prodotti cartacei risultanti: 499.000
Contributo variabile dovuto: 0
In questa ipotesi, il contributo variabile non è dovuto in quanto i ricavi da vendita dei prodotti cartacei sono inferiori a 500.000 euro.
Contributo complessivo: 5,16 euro
Ipotesi 2:
Ricavi da vendita dei prodotti cartacei risultanti: 10.000.000 di euro
Costo degli imballaggi: 50.000 euro
Contributo variabile dovuto: 7,5 euro
In questa ipotesi, il contributo variabile viene calcolato direttamente sul costo degli imballaggi in quanto direttamente rilevabile dalle fatture dei fornitori.
Contributo complessivo: 12,66 euro
Ipotesi 3:
Ricavi da vendita dei prodotti cartacei risultanti: 10.000.000 di euro
Costo di acquisto delle merci (ad esempio carta): 1.000.000 di euro
Costo presunto degli imballaggi euro 16.600 = 1,66% di euro 1 milione
contributo variabile dovuto: 2,49 euro
In questa ipotesi, il contributo variabile viene calcolato sul costo degli imballaggi calcolato in proporzione del costo sostenuto per il materiale che si presume abbia necessitato di un imballaggio.
Contributo complessivo: 7,65 euro
La sottoscrizione ed il pagamento della quota di adesione vanno classificati alla stregua di una partecipazione in altre imprese e non rappresentano, pertanto, un costo per l’impresa editrice.
Nell’ipotesi in cui la carta per la stampa venga importata dall’estero, è dovuto anche il contributo ambientale che è pari allo 0,04% del valore delle importazioni o a euro 37 per tonnellata riferita al peso dei soli imballaggi delle merci.
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