Ricordiamo che, ai sensi della lettera a, comma 4, dell’art. 1 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853 convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 l’aliquota per l’acquisto di energia elettrica è pari al 10 per cento del valore imponibile, in luogo di quella ordinaria del 20 per cento.
Per accedere all’aliquota agevolata, è necessario produrre un’istanza in occasione dell’attivazione di ogni utenza elettrica.