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Circolare n. 30 del 02/07/2009 – ROC – Comunicazioni obbligatorie

Ricordiamo che per i soggetti iscritti al Registro degli Operatori della Comunicazione esiste l’obbligo di comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione.

In tale ottica, segnaliamo che negli ultimi mesi l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha intensificato i controlli e sanzionato, anche pesantemente, le violazioni.
Tale comunicazione deve essere inviata mediante un’apposita dichiarazione telematica, redatta secondo il modello 15/ROC, recante il tipo di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni, inerenti le specifiche variazioni intervenute redatte sui modelli già utilizzati all’atto dell’iscrizione.
Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di variazione non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:
1. editori di testate periodiche non equiparate ai quotidiani;
2. editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita;
3. concessionarie di pubblicità su periodici non equiparati ai quotidiani.
Inoltre, ricordiamo che, nelle comunicazioni richieste dall’Autorità, i soggetti che espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio della propria attività non rispondenti al vero sono puniti con l’arresto fino a due anni.
I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 103.291,38.
I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide impartite dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,14 a euro 258.228,45.
Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell’attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.
Per queste ragioni raccomandiamo di far pervenire tempestivamente all’Autorità ogni variazione oggetto di successiva comunicazione per provvedere agli adempimenti di legge.

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