Riteniamo utile informare tempestivamente circa le scadenze relative agli adempimenti connessi al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari previsti dall’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e più volte modificati nel corso del 2020. Ricordiamo, infatti, che per il 2020, il 2021 e il 2022 il credito d’imposta non viene più calcolato sulla pubblicità incrementale, ma sul valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio. Ricordiamo, ancora, che il credito d’imposta è astrattamente pari al 50 per cento degli investimenti ammissibili effettuati nel corso dei singoli esercizi.
Per il 2022 sono ammesse le imprese che già hanno presentato la domanda di prenotazione e che sono state inserite nell’elenco che alleghiamo.
Ricordiamo, ancora, che – attesa l’insufficienza delle risorse stanziate rispetto al fabbisogno – la somma teoricamente fruibile, quindi in presenza di un incremento effettivo non inferiore a quello indicato in sede di prenotazione, è pari al 5,8 per cento per gli investimenti effettuati nel 2022 sulle radio e televisioni locali ed al 9,5 per cento per gli investimenti effettuati nel 2022 sui giornali quotidiani e periodici, cartacei o online.
La finestra temporale per inviare il modello, che alleghiamo, indicando gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2022 si apre il 9 gennaio e si chiude il 9 febbraio. Il modello va inviato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Modello comunicazione per la fruizione credito d’imposta
La dichiarazione, chiaramente, va trasmessa dagli inserzionisti pubblicitari e non dalle imprese editrici o dalle emittenti radiotelevisive.
Per quanto concerne, invece, gli investimenti incrementali programmati per il 2023, le imprese richiedenti devono presentare la comunicazione tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2023, mentre la comunicazione per la fruizione andrà trasmessa tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2024.
Dal 2023 vi sono importanti novità rispetto all’attuale disciplina, in quanto è scaduto il regime di proroga delle norme emanate durante la diffusione dell’epidemia.
In particolare:
Ai soli fini dell’attribuzione del beneficio fiscale in commento, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Ricordiamo, inoltre, che il comma 762 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 assoggettando l’agevolazione al regime “de minimis”.
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