Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) ha firmato, il 5 ottobre 2012, il decreto interministeriale che istituisce un fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione di giovani e donne.
Tale decreto (emanato in attuazione dell’art. 24, co. 27, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012.
Le risorse stanziate ammontano a 196 milioni di euro per l’anno 2012 e a 36 milioni per il 2013 e sono destinate ai datori di lavoro privati che stabilizzano o attivano nuovi contratti a tempo, a partire dalla data di pubblicazione del decreto in G.U. e sino al 31 marzo 2013, a favore di giovani fino ai 29 anni di età e di donne indipendentemente dall’età anagrafica, fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.
Più in particolare, l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) potrà corrispondere un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione da contratto di lavoro a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, nonché per ogni stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella forma a progetto ovvero di associazioni in partecipazione.
All‘art. 2, comma 1, lettera a del decreto, è tuttavia precisato che le trasformazioni e le stabilizzazioni per le quali è prevista l’erogazione dell’incentivo sono quelle che operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche con orario parziale, purché di durata non inferiore alla metà del normale orario di lavoro ai sensi della normativa vigente (art. 3, D.L. 8 aprile 2003, n. 66).
Il bonus è eventualmente cumulabile, qualora ne ricorrano le condizioni, con le agevolazioni contributive previste dalla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 59 del 15 luglio 2011.
Le risorse stanziate nel fondo sono destinate, inoltre, anche alle assunzioni a tempo determinato di giovani e donne (art. 2, comma1, lettera b del decreto) con orario normale di lavoro.
Relativamente a tali tipi di contratto, però, il bonus (non cumulabile con le agevolazioni contributive concesse dall’INPGI) è erogabile dall’Istituto solo se si verifica un concreto aumento della base occupazionale.
Per ogni assunzione a tempo determinato (e fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro) avvenuta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto e fino al 31 marzo 2013, la somma eventualmente erogata dall’Inps sarà pari a 3.000 euro per ogni contratto a tempo determinato di durata compresa tra i 12 e i 18 mesi, a 4.000 euro per ogni contratto con durata non inferiore ai 18 e non superiore ai 24 mesi, ed a 6.000 mila euro per ciascun contratto a tempo determinato avente durata superiore ai 2 anni.
Sia per le trasformazioni e stabilizzazioni in contratti a tempo indeterminato che per l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, il decreto prevede che il nuovo o modificato contratto debba essere mantenuto per almeno 6 mesi.
Gli incentivi saranno corrisposti dall’Inps (in un’unica soluzione e decorsi 6 mesi dalla trasformazione, stabilizzazione o nuova assunzione) in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro ed entro il limite delle risorse disponibili.
La Circolare Inps n. 122 del 17/10/2012 ha precisato che le domande di riconoscimento degli incentivi possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, compilando e inviando il modulo DON-GIOV attraverso la procedura disponibile sul sito www.inps.it (seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti”, “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”).
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