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Circolare n. 29 del 24/06/2008 – Legge 6 giugno 2008,n. 101. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59. Modifiche al testo unico della radiotelevisione e della Legge 3 maggio 2004, n. 112.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge n. 59 recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Gli articoli della legge 101/08 riguardanti il settore radiotelevisivo sono l’8-novies e 8-decies che analizziamo nei dettagli.

Il primo comma dell’art. 8-novies prevede che il primo comma dell’art.15 del decreto legislativo n. 177/2005 (di seguito denominato T.U.) è sostituito dal seguente: “Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività e’ soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del citato Codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni”.

In relazione a questa modifica gli operatori di rete in tecnica digitale di frequenze terrestri non sono più soggetti al regime della licenza individuale, ma a quella dell’autorizzazione generale di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 259/03.

Il secondo comma dell’art. 8-novies prevede che “Le licenze individuali già rilasciate per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale rilasciate ai sensi del Regolamento di cui alla Delibera dell’Agcom n. 435/01/CONS sono convertite dal Ministero dello Sviluppo economico nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle Comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto. Viene abrogato il comma 12 dell’art. 25 della legge 112/04”.

In sostanza viene abrogata la norma della legge n. 112/04 che prevedeva l’applicabilità del regime della licenza individuale per l’attività di operatore di rete fino alla conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale.

Il terzo comma dell’art. 8-novies prevede che, “Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell’art. 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

L’art. 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede, tra l’altro, che i diritti di uso delle frequenze possano essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia. L’intenzione di trasferire i diritti di uso delle frequenze deve essere notificata al Ministero e all’Agcom. Il trasferimento è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Agcom, comunica entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nullaosta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustificano il diniego. Il Ministero, all’esito della verifica (svolta dall’Agcom, sentita l’Autorità Antitrust) che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, specifiche condizioni accessorie.

Questa norma è fondamentale perché apre il mercato anche ai soggetti che non dispongono di frequenze a condizione che ottengano l’autorizzazione generale.

Il quarto comma prevede che “Nel corso della progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all’articolo 42, comma 11, del T.U., i diritti di uso delle frequenze per l’esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall’Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori”.

In sostanza, l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per l’esercizio delle reti televisive digitali avverrà in tutte le aree progressivamente interessate dalla digitalizzazione in base alla procedura definite dall’Agcom nella delibera n. 603/07/CONS recante i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della regione Sardegna. L’Autorità, in tal senso, potrà adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al provvedimento.

Il quinto comma dell’art. 8-novies prevede che, “Al fine di rispettare la previsione dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 101/08, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze”.

Il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito del quale opera il sottosegretario alle comunicazioni, d’intesa con l’Agcom, dovrà fissare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva terrestre in tecnica digitale, indicando, in maniera specifica, le arre territoriali interessate e le rispettive scadenze.

Con l’articolo 8-decies, sono state modificate le sanzioni e i poteri dell’Agcom in materia di affollamento pubblicitario, sponsorizzazioni e televendite.
La legge n. 101/08 abbrevia notevolmente l’iter necessario all’Agcom per arrivare ad irrogare le multe (viene abolita la procedura che prevedeva ben 5 passaggi: avvertimento, diffida, richiesta di giustificazione, prosecuzione del comportamento illegittimo e sanzione) facendo rientrare la materia pubblicitaria nel normale iter sanzionatorio amministrativo e portando le sanzioni massime da 51.000 euro a 258.228 euro. Viene, in fine, cancellata la normativa che prevedeva la possibilità per le parti sanzionate di pagare in misura ridotta.
Nello specifico l’Autorità delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 a 258.228 euro, per l’inosservanza delle disposizioni riguardanti: il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri; gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione; il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale; le regole in tema di pubblicità, le sponsorizzazioni e le televendite.

b) Da 5.165 a 51.646 euro per l’inosservanza delle disposizioni riguardanti la registrazione dei programmi e il mancato adempimento all’obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica.
c) Da 25.823 a 258.228 euro per l’inosservanza delle disposizioni riguardanti la propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex.
d) Da 10.329 a 258.228 euro per l’inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente.
e) Da 5.165 a 51.646 euro per l’inosservanza delle disposizioni riguardanti il diritto di rettifica; l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti; l’obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio; le disposizioni sulle diffusioni interconnesse; l’obbligo di informativa all’Autorità riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed extra contabili.
f) Da 5.165 a 51.646 per l’inosservanza delle disposizioni riguardanti la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, anche nel caso in cui la pubblicità sia gestita su incarico degli enti locali da agenzie pubblicitarie o da centri media.

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